Denunce per diffamazione da forum

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Messaggioda Burbetta » ven feb 27, 2009 19:29 pm

Saffo ha scritto:FETENTE DOVE SEIII??????????

Ma chi è questocazzomoscissimo :?: :?: :?:

DEVASTATOR :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:

......che tristezza........


Quoto :lol: :lol:
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Messaggioda lapiccolaPayns » ven feb 27, 2009 20:46 pm

DEVASTATOR ha scritto:
La Marmotta ha scritto:
DEVASTATOR ha scritto:ORA CHE CI SONO IO SARANNO FATTI VOSTRI !


..e tu chi sei?! :smt064

Io sono la fine...
...però complimenti, tu sei molto carina.
Non pensavo che in questo forum di gay ci fossero delle ragazze carine come te.



ooooo caro (si fa x dire) ma la smetti il tuo lavoro è di rompere agli altri??? rompi prima te stesso e poi SE SARAI VIVo....OSA VENIRE DA NOI E TI FACCIAMO NERO!
Non è mai esistito ingegno senza un poco di pazzia.

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Messaggioda grip » ven feb 27, 2009 21:34 pm

Payns ha scritto:
Roberto ha scritto:Non credo si riferisca ai nostri forum (qusto e quell' altro :lol: )


Ti devo confessare che la prima cosa che ho fatto è andare sulla funzione cerca dei due forum.... :?

sarà il forum di grip..... :lol:



[-X


puoi lettertelo tutto :lol:
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Messaggioda Roberto » mer mar 11, 2009 19:12 pm

Interessante sviluppo:

In risposta a un ricorso dell'Aduc, la Cassazione stabilisce che forum e siti di discussione non sono assimilabili alla stampa. Le reazioni in rete.
mtdm


http://www.b2b24.ilsole24ore.com/artico ... ml?lw=24;5
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Messaggioda Dolmen » mer mar 11, 2009 19:25 pm

DEVASTATOR ha scritto:
La Marmotta ha scritto:
DEVASTATOR ha scritto:ORA CHE CI SONO IO SARANNO FATTI VOSTRI !


..e tu chi sei?! :smt064

Io sono la fine...
...però complimenti, tu sei molto carina.
Non pensavo che in questo forum di gay ci fossero delle ragazze carine come te.


O! ecco! ci mancava uno come te! che bello!!! ne sentivamo proprio il bisogno di una mente eccelsa come quella che proponi fino a quì!
Quasi quasi direi grazie di esistere!!!
...A VOLTE LA MIGLIORE MUSICA E' IL SILENZIO...
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Messaggioda grenoble » mer mar 11, 2009 20:13 pm

Scusate, ma in questo modo allora uno non può permettersi di fare commenti negativi su un prodotto o su una compagnia perché rischia di essere denunciato per diffamazione?
Mi sembra un pò una caxxata...
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Messaggioda Roberto » mer mar 11, 2009 20:18 pm

grenoble ha scritto:Scusate, ma in questo modo allora uno non può permettersi di fare commenti negativi su un prodotto o su una compagnia perché rischia di essere denunciato per diffamazione?
Mi sembra un pò una caxxata...


Se tu dici cose disdicevoli verso una persona (una azienda o altro), sia che le scrivi o le parli, qualunque sia il mezzo, la persona a cui si riferivano i tuoi "apprezzamenti", se si ritiene calunniata, ti può denunciare per calunnia, appunto.
Non è questione di forum.
A volte ti menano, altre ti tagliano le gomme o ti graffiano la fiancata della 107, altre ancora ti denunciano :wink: .... In tutti i casi, meglio misurare quello che si dice :lol:
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Messaggioda Sbob » mer mar 11, 2009 20:25 pm

grenoble ha scritto:Scusate, ma in questo modo allora uno non può permettersi di fare commenti negativi su un prodotto o su una compagnia perché rischia di essere denunciato per diffamazione?
Mi sembra un pò una caxxata...

Dipende. Se dico che un tale venditore ha consegnato della merce in ritardo non faccio altro che citare un fatto. Se dico che il venditore e' un truffatore criminale invece lo sto diffamando, a meno che non abbia veramente commesso delle truffe.
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Messaggioda grenoble » mer mar 11, 2009 20:31 pm

Questo genere di notizie sono sempre da prendere con le pinze perche un non conosce tutti i termini della contesa. Basta omettere un dettaglio nell'articolo per ribaltare completamente la questione.
Brutte storie cmq... gli antichi avevano capito tutto.. un bel duello e si risolve ogni questione. 8)
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Messaggioda Roberto » mer mar 11, 2009 23:02 pm

grenoble ha scritto:Questo genere di notizie sono sempre da prendere con le pinze perche un non conosce tutti i termini della contesa. Basta omettere un dettaglio nell'articolo per ribaltare completamente la questione.
Brutte storie cmq... gli antichi avevano capito tutto.. un bel duello e si risolve ogni questione. 8)
Se c' era ancora il duello tu o eri morto da un pezzo o eri in galera per omicidio 8)
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Messaggioda ales » gio mar 12, 2009 11:57 am

Roberto ha scritto:
grenoble ha scritto:Questo genere di notizie sono sempre da prendere con le pinze perche un non conosce tutti i termini della contesa. Basta omettere un dettaglio nell'articolo per ribaltare completamente la questione.
Brutte storie cmq... gli antichi avevano capito tutto.. un bel duello e si risolve ogni questione. 8)
Se c' era ancora il duello tu o eri morto da un pezzo o eri in galera per omicidio 8)


se ci fosse ancora il duello, uccidere il rivale non sarebbe un crimine... :roll:
Si vive in un'epoca in cui solo gli ottusi sono presi sul serio, e io vivo nel terrore di non essere frainteso
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Messaggioda Sbob » gio mar 12, 2009 13:05 pm

Nono, il duello e' rimasto in voga per anni, anche quando era ufficialmente vietato.
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Messaggioda scheggia » gio mar 12, 2009 15:00 pm

DEVASTATOR ha scritto:
La Marmotta ha scritto:
DEVASTATOR ha scritto:ORA CHE CI SONO IO SARANNO FATTI VOSTRI !


..e tu chi sei?! :smt064

Io sono la fine...
...però complimenti, tu sei molto carina.
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payns sei troppo vecchio per giocare con ste cose!!! :lol:
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Messaggioda grenoble » gio mar 12, 2009 15:19 pm

Roberto ha scritto:Se c' era ancora il duello tu o eri morto da un pezzo o eri in galera per omicidio 8)


fifty-fifty, se po fa! 8)
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Messaggioda Roberto » gio mar 12, 2009 23:49 pm

ales ha scritto:
Roberto ha scritto:
grenoble ha scritto:Questo genere di notizie sono sempre da prendere con le pinze perche un non conosce tutti i termini della contesa. Basta omettere un dettaglio nell'articolo per ribaltare completamente la questione.
Brutte storie cmq... gli antichi avevano capito tutto.. un bel duello e si risolve ogni questione. 8)
Se c' era ancora il duello tu o eri morto da un pezzo o eri in galera per omicidio 8)


se ci fosse ancora il duello, uccidere il rivale non sarebbe un crimine... :roll:

Generalmente il duello era vietato e si andava in galera .... ricordo bene i tre moschettieri 8)
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Messaggioda grenoble » ven mar 13, 2009 0:07 am

Un insulto può essere considerato una sorta di diffamazione?

Cioè se una persona viene insultata su internet, secondo voi ci sono gli estremi per poter effettuare una denuncia?

So che per un "vaffanculo" detto a voce c'è la possibilità di procedere per vie legali e mi domandavo se la cosa valesse anche per insulti telematici (penso di si).
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Messaggioda jakarta » ven mar 13, 2009 0:24 am

allora vaffanculo!
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Messaggioda grenoble » ven mar 13, 2009 0:53 am

Guarda che ti denuncio! 8)

Spulciando il mio codice penale (che tengo sempre sul tavolo vicino al pc...) sono capitato sul Titolo XII dei delitti contro la persona, in particolare il capo II dei delitti contro l'onore.


Art. 594 Ingiuria
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.

Si potrebbe interpretare come valida forma scritta anche quello che si scrive su un forum? Potrebbe subire l'aggravante della presenza di più persone? Visto che non si tratta di una sola persona che legge?

Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 596 Esclusione della prova liberatoria
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto medesimo.
Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verita' del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa e' tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto ad esso attribuito.
Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la persona, a cui il fatto e' attribuito e', per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non e' punibile, salvo che i modi usati non rendano per se' stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo (1).
(1) Articolo cosi' modificato dal D.Lgs.Lgt. 14 novembre 1944, n. 288.

Art. 596 bis Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595.

Art. 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato
I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresi' in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorita' giudiziarie o amministrative
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all'Autorita' giudiziaria, ovvero dinnanzi a un'autorita' amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, puo', oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, e' fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Art. 599 Ritorsione e provocazione
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice puo' dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
Ultima modifica di grenoble il ven mar 13, 2009 0:57 am, modificato 1 volta in totale.
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Messaggioda arteriolupin » ven mar 13, 2009 0:55 am

Ci sono varie sentenze (ma meglio di me parleranno avvocati e uomini di Diritto).
In ogni caso, se le persone si conoscono o, più in generale, all'interno di una comunità virtuale, sono riconducibili a persone reali con nome e cognome, vale la stessa legge, ovvero la possibilità di denunciare qualcuno per insulti, diffamazioneo calunnia a seconda della gravità e del tipo di "offesa" recata.

Questo in linea di principio...

Poi, come per tutte le cose, è solo una questione di buoni avvocati e di soldi da spendere...
...Se tuti i bechi gavesse un lampion... Gesummaria che iluminasiòn!

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Messaggioda grenoble » ven mar 13, 2009 0:59 am

La cosa mi interessa visto che oggi mi hanno gratuitamente dato del "pezzo di merda"... :roll:
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