monaco ha scritto:Qualche foto di seven-up che mi manda Alberto:
...che tristezza vedere una mia creatura in versione ''chianti classico''...e io che ci avevo penato il giusto per salire![]()
...addirittura le viti!!!![]()
...ma avete il telepass o usate il fastpay


Disciplinare di produzione - Chianti Classico DOCG
D.M. 16 maggio 2002
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Chianti Classico" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E? tuttavia consentita la pratica dell?irrigazione di soccorso.
Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'Albo - unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni - situati a un'altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto Albo, i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.
Per i nuovi impianti dei vigneti idonei alla produzione del vino "Chianti Classico", a partire dall'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima dei ceppi ad ettaro deve essere di 3.350 ceppi.
La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di q.li 75 e la resa media per ceppo non può essere in alcun caso superiore a kg.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5.
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino "Chianti Classico" solo a partire dal quarto anno dall'impianto.