Occhio.
Non è così telegrafica la faccenda.
Quella che tu citi è una massima scolastica che non fa una piega
Di carattere generale ed astratto e sulla base della quale la magistratura “legge”
Gli eventi e le condotte.
Conosco la sentenza, l’ho letta tutta..
Provo a riassumerla.
Il tizio presentava un quadro clinico complesso.
Proprio in virtù delle sue particolari condizioni fisiche (deve essere chiaro questo)
Il datore lo aveva adibito a mansioni ridotte e diverse da quelle prcedentemente svolte
sopportandone – di fatto – un inevitabile danno dal punto dell’efficienza produttiva e organizzativa (cd. riduzione di capacità lavorativa)
Il soggetto in questione tuttavia ha posto in essere una condotta anitetica rispetto ai noti principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (di lavoro), minando alla base il rapporto di fiducia che deve sussistere con il datore;
ha continuato a svolgere una pratica sportiva (non si sa qual è) del tutto incompatibile
con le sue - note - condizioni fisiche e che ha creato un aggravio alle predette, già precarie e (in ragione delle quali al lavoratore, come detto, erano state modificate le mansioni. insisto sul punto ).
Vi è stato regolare procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione del licenziamento.
Il lavoratore quindi ha impugnato il licenziamento e già che c’era ha chiesto
Pure l’inquadramento a livello superiore
In breve dunque la Cass. dopo aver accertato (suppongo con adeguata perizia tecnica. supposizione prossima alla certezza) che l’attività del lavoratore
non era compatibile con le sue condizioni fisiche che ne avevano ridotto la capacità lavorativa
ha ritenuto che questo comportamento fosse contrario ai noti doveri di buona fede e correttezza.
anche perchè, oltretutto, la stessa, di fatto e potenzialmente, ha portato ad un aggravio delle stesse.
altresì il provvedimento datoriale è da intendersi “proporzionato” (si parla di sanzione) alla condotta stigmatizzata proprio perché, come detto, questa è lesiva del rapporto di fiducia alla base del contratto di lavoro atteso che l’azienda in virtù dello stesso rapporto fiduciario e in ragione delle condizioni di salute
lo aveva assegnato a mansioni diverse e ridotte da quelle svolte in precedenza
pur di garantirgli la conservazione del posto (in ossequio al principio di diritto).
la corte argomenta in punto di diritto in maniera impeccabile
ed estremamente chiara.
La trovo una sentenza tutto sommato equilibrata.
…anche se di solito tendo a “tenere” per il lavoratore

Sarei curioso di leggermi gli atti di I e II grado…
morale:
Scaliamo tranquilli.
altrimenti la prossima scusa sarà
"
non ho chiuso il tiro perchè sennò spalancavo troppo e poi il capo mi licenziava"