PARETI ha scritto:Ciao! Mi spiace per te che hai perso un amico e sopratutto per la famiglia che ha perso un figlio-fratello e chissà cos'altro...penso che per capire di preciso cos'è successo sarebbe necessario avere informazioni più precise, non per avere colpevoli, ma solo per capire. Il problema, secondo me, è che il soccorso alpino in certe realtà è slegato dal 118 e quindi in un dispatch d'allarme che passa in più mani si possono perdere delle informazioni. Io lavoro anche in un contesto di 118 e ti dico che una sospetta frattura di femore-bacino è considerato un trauma maggiore in virtù dei grossi vasi sanguigni che sono coinvolti e che potrebbero portare ad un emorragia rapidamente fatale per cui trovo molto strano il codice verde. Però bisognerebbe saperne di più per ricostruire bene l'accaduto, gli operatori del 118 sono molto preparati, difficile sottovalutare un evento del genere...mah!
è evidente che alla chiamata di soccorso non è stata data la giusta priorità
(seriamente infortunato/da solo/al freddo/all'aperto/in mezzo alla neve e con vento forte....)
se una persona viene coinvolta (senza averne colpa) in un incidente stradale e muore, chi l'ha provocato ne paga le conseguenze (la sua assicurazione)
il danno, ed anche la responsabilità/colpa non sono molto diversi, in questo caso
si tratta di danno gravissimo, subìto da una persona infortunata, ma non in pericolo di vita, che in seguito ad un intervento con tempi esagerati, è deceduta: con un soccorso in tempi adeguati sarebbe successo? (non emergono problemi climatici insormontabili, e se lo erano il CODICE VERDE era assolutamente sbagliato = colpa grave)
per cui ne deriva una tassativa responsabilità professionale, il rischio di sbagliare c'è, ma in certi ambiti bisogna anche esserne consapevoli e tutelarsi di conseguenza, costa una miseria
L'assicurazione RCT è fondamentale averla, valutare anche l'offerta più conveniente, ma valutare bene quanto ampia sia la copertura assicurativa....un messaggio che deve ancora diffondersi questo dell'assicurazione, visto che ci sono colleghi che neanche hanno mai pensato di assicurarsi, convinti che qualsiasi danno lo paga l'ospedale.
Nulla di più sbagliato, in caso di errore è l'infermiere che sbaglia a pagare, l'ospedale non ci perderà mai denaro se a sbagliare sono i sanitari e non la struttura....una delle primissime cose da fare appena laureati è senza dubbio assicurarsi...
considerando che ora c'è l'imbarazzo della scelta in fatto di assicurazioni a partire dalla ... fino a tutte le altre....fino a qualche anno fa (prima della ....) era un problema assicurarsi, se entravi in una assicurazione non avevano neanche la modulistica per gli infermieri....e non sapevano nemmeno come assicurarti, ti adattavano quella del medico o dell'ostetrica....adesso siamo fortunati ad avere scelta, ma soprattutto contemplati nello scenario assicurativo...e le assicurazioni sono a portata di portafoglio....
RESPONSABILITA? CIVILE
La responsabilità civile riguarda, a differenza della responsabilità penale, non tanto i diritti fondamentali della collettività, quanto piuttosto l?esigenza che chi subisce un danno possa essere congruamente risarcito.
Qui non importa tanto chi fa fronte alla sanzione patrimoniale risarcendo il danno alla vittima (sanitario, assicurazione, un terzo estraneo, ?etc), ma conta che vi sia un risarcimento congruo e rapido.
Si distinguono, dunque, due tipi di responsabilità civile: contrattuale ed
extracontrattuale, definite da due specifici articoli del Codice che qui si
riportano.
Responsabilità Contrattuale ? art. 1218 codice civile: ?il debitore che non
esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l?inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile?.
Responsabilità Extracontrattuale ? art. 2043 codice civile: ?qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno?.
La distinzione teorica di cui sopra ha delle importanti conseguenze sul piano pratico della tutela dei diritti.
Infatti, nella responsabilità extracontrattuale (detta anche aquiliana) il paziente che muove causa deve rigorosamente dimostrare gli errori del sanitario ed il nesso causale tra questi ed il danno subito.
Inquadrando invece l?ipotesi di danno nella responsabilità contrattuale,
è sufficiente per il paziente dare la prova del danno e del fatto che il danno si sia manifestato in occasione della cura: sarà il sanitario (e, con lui, la struttura in cui egli opera) a doversi difendere fornendo egli stesso la prova che tutti i suoi comportamenti professionali sono stati improntati alla diligenza professionale che ci si poteva aspettare e che quindi il danno è derivato da cause da lui indipendenti (c.d. inversione dell?onere della prova).
Attualmente, quindi, sussiste in capo all'amministrazione aziendale sanitaria l?obbligo di assicurare i dipendenti contro il rischio della responsabilità civile, ma la stessa può decidere di ricorrere alla rivalsa, quando lo ritenga giusto.
A tal proposito, è opportuno esaminare le conseguenze dal punto di vista
pratico e risarcitorio di tale specificità.
Nel caso quindi, l'operato medico, determini la formazione di un danno al
paziente (si afferma in generale), l?amministrazione ospedaliera ?ospitante? si vede obbligata al risarcimento dei danni subiti dal paziente/congiunti per l'imperizia o l'errore dello stesso; ciò in base al rapporto organico, per il quale lo stesso agisce per e nell'ente.
Tale assunto è rinvenibile nell'Art. 28 della Costituzione nel quale è previsto che <<..i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici..>>.
Pertanto, l?illecito civile e penale, commesso dal sanitario dipendente
dell?ente ospedaliero (o azienda sanitaria), oltre a coinvolgere la responsabilità personale del sanitario, impegna (in virtù proprio del rapporto organico), la responsabilità solidale dell'ente stesso.
Se il ?massimale risarcitorio? non risulta adeguato a compensare
sufficientemente il danneggiato (parte civile/parte lesa), l'ente viene chiamato a rispondere per la differenza.
Successivamente l?ente può rivalersi (limitatamente a quella differenza) sul
dipendente.144
In generale, è possibile osservare, come in presenza di una responsabilità
?solidale? tra sanitario ed amministrazione, per questa può essere conveniente stipulare una polizza assicurativa con adeguato massimale, che contenga la copertura (come detto più sopra) di eventuali rivalse; clausola che tiene indenne, l?ente sanitario (pubblico o privato) o il sanitario, da eventuali ulteriori somme di denaro che la compagnia assicurativa potrebbe richiedere come compartecipazione al
risarcimento del danno stesso.
In sostanza la compagnia assicuratrice (una volta liquidato il danno), se
evidenzia una responsabilità ?inescusabile? (dolo o colpa grave) del professionista sanitario, può rivalersi per tale somma sul medesimo.
Qualora la compagnia assicuratrice agisca personalmente contro il sanitario, lo stesso si troverà nella condizione di dover risarcire personalmente i danni non potendosi ?appoggiare? all?ente.
Come detto, è sicuramente più conveniente, per il sanitario
(medico/infermiere), dotarsi di una propria copertura assicurativa aggiuntiva145, soprattutto considerando l'entità dei danni che generalmente riguardano la lesione dei beni colpiti dall'attività sanitaria (salute e integrità fisica).
da quando le aziende sanitarie possono esercitare rivalsa in caso di colpa grave sul sanitario dipendente responsabile, chissà perchè i casi di colpa grave si sono incredibilmente ridotti...
oggi un infermiere con circa 170? all'anno si assicura, ed anche in caso di colpa grave non paga un cent di tasca sua, ma sicuramente il fatto di venir "tirato in ballo" da chi ha pagato il danno (per cercare di dimostrare che NON c'è stata colpa grave da parte del sanitario), lo allerta a prestare adeguata attenzione, soprattutto in ambito di operazioni delicate (come ad es. coordinare il soccorso ad una persona seriamente infortunata, obbligata ad attendere il soccorso in condizioni ambientali critiche, da solo/al freddo/all'aperto/in mezzo alla neve)
quindi la richiesta danni andrebbe fatta, anche per "stimolare" professionalità adeguata al servizio richiesto, se poi risulta che il sanitario ha operato correttamente, non farà certo brutta figura, ma gli diranno bravo, imho
non si può lasciar correre tutto, che senso ha gridare allo scandalo e manifestare per i morti sul lavoro, se poi si è pronti ad accettare tali situazioni di malasanità ?
e se lo sfortunato, invece di morire, in seguito al cattivo soccorso avesse subito una grave invalidità? non avrebbe dovuto chiedere risarcimenti? [/quote]