davide rugge ha scritto:boh? Motivi di salute ?
scherzi o fai sul serio?
da yinyang » gio giu 01, 2006 13:54 pm
davide rugge ha scritto:boh? Motivi di salute ?
da davide rugge » gio giu 01, 2006 13:58 pm
yinyang ha scritto:davide rugge ha scritto:boh? Motivi di salute ?
scherzi o fai sul serio?
Ecco come funziona l'istituto della grazia
Roma, 31 mag. (Adnkronos) - La grazia è un atto di clemenza individuale, che condona in tutto o in parte la pena oppure la commuta in un'altra specie stabilita dalla legge. Non estingue eventuali pene accessorie, a meno che non siano espressamente citate nel provvedimento. A concedere la grazia può essere soltanto il capo dello Stato, con decreto che deve essere controfirmato dal ministro della Giustizia.
La domanda di grazia, stabilisce l'articolo 681 del codice di procedura penale, ''è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto, o dal convivente o dal tutore o dal curatore, ovvero da un avvocato o procuratore legale''. Deve essere presentata al ministro della Giustizia, al quale poi spetta il compito di controfirmare l'eventuale decreto presidenziale, ed è diretta al capo dello Stato.
Il Quirinale in una nota sulla grazia ad Adriano Sofri di alcuni anni fa ricordò che ''non esiste nel nostro ordinamento un potere autonomo di grazia del capo dello Stato''. L'articolo 89 della Costituzione prevede infatti che ''nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità''.
da yinyang » gio giu 01, 2006 14:01 pm
da davide rugge » gio giu 01, 2006 14:05 pm
yinyang ha scritto:vuoi dire che vi state insultando per un accadimento che neanche capite?
da Paolo Marchiori » gio giu 01, 2006 14:09 pm
yinyang ha scritto:vuoi dire che vi state insultando per un accadimento che neanche capite?
da davide rugge » gio giu 01, 2006 14:12 pm
Una delle tematiche che hanno appassionato maggiormente l'opinione pubblica italiana negli ultimi mesi, determinandone anche numerose divisioni e spaccature, ha riguardato l'istituto della grazia, sia sul piano della sua controversa natura, che in relazione alle concrete modalità di esercizio di tale, residuale, strumento posto, almeno formalmente, nella disponibilità giuridica del Capo dello Stato.
Occorre precisare, in tale prospettiva, che l'istituto della grazia, nonostante sia stato causa di numerosi scontri politici che hanno diviso trasversalmente gli schieramenti, lungi dal porsi come un elemento coessenziale alle basi democratiche del nostro ordinamento, ne costituisce una mera "appendice" secondaria, del tutto marginale, che, anzi ricorda, secondo parte della dottrina, istituti di un lontano e tramontato passato.
Non è un caso, infatti, che la grazia trovi una regolamentazione, costituzionale ed ordinaria, molto scarna, per effetto della quale, in sostanza, viene riconosciuta la vigenza dell'istituto nel nostro sistema, ma non ne vengono disciplinate compiutamente le modalità di esercizio ed i limiti. E' proprio nel solco di questi "vuoti" lasciati (volutamente??) dal Legislatore costituzionale ed ordinario, che si è sviluppata la "battaglia parlamentare", recentemente abortita, che intendeva "codificare", una volta per tutte, l'istituto in parola.
In tale quadro, prescindendo completamente dalle motivazioni di "merito politico" che hanno determinato l'emersione del recente dibattito parlamentare e giornalistico, cerchiamo di descrivere, seppur in forma schematica, i tratti salienti dell'istituto della grazia nel nostro Paese, evidenziandone, per quanto possibile, anche le interpretazioni dottrinali più qualificate.
LE ORIGINI E LA "RATIO" DELL'ISTITUTO
L'articolo 87 della Costituzione, nell'elencare le principali prerogative del Capo dello Stato, molto sinteticamente chiarisce che Egli "può concedere grazia e commutare le pene". L'istituto consiste in un provvedimento di clemenza nei confronti di un condannato, emesso da parte del Presidente della Repubblica. La grazia produce l'effetto di condonare la pena, lasciando, tuttavia, inalterate eventuali pene accessorie e altri effetti penali della condanna. Rappresenta il tipico caso di "provvedimento individuale", in quanto non viene deciso per far fronte ad una esigenza comune ad un numero indeterminato di individui, ma produce effetti nei confronti della singola persona condannata.
Si tratta, come ben si comprende, di un istituto che non si colloca nella fisiologia del funzionamento e della interazione tra i Poteri, costituendone, invece una rilevante eccezione perchè consente al Capo dello Stato di interferire, eliminandone in tutto o in parte gli effetti, in una decisione definitivamente presa, nella forma di sentenza di condanna, dal potere giudiziario.
L'istituto si caratterizza per la sua natura eccezionale, poiché può trovare giustificazione e fondamento solo su particolarissime vicende individuali, su esigenze umanitarie, o, più semplicemente, sull'avvertita necessità di modificare la ferrea applicazione della legge, quando questa, come ha scritto efficacemente Mario Fiorillo nel suo libro sul Capo dello Stato, determini una summa iniuria a danno del senso di giustizia.
L'intendimento dei Costituenti, dunque, fu quello di determinare un elemento di sostanziale "equità", capace di superare il rischio di soluzioni che, seppur indiscutibili sul piano della regolarità formale, fossero profondamente ingiuste, vessatorie e confliggenti con l'esigenza di tutela dei diritti umani.
Per questi motivi, dunque, la grazia costituisce il "portato" dei poteri assoluti del Sovrano, il quale, in un ordinamento che non garantiva la certezza del diritto ed il principio di legalità, poteva discrezionalmente intervenire per sanare eventuali ingiustizie "legalizzate", azionate da giudici che avevano inteso applicare pene severe, magari per fatti neppure tipizzati dalla legislazione penale.
Sul piano normativo, come abbiamo anticipato, la grazia trova una regolamentazione molto scarna e che coinvolge, oltre al già citato articolo 87 della Costituzione, due ulteriori fonti del diritto: l'articolo 174 del Codice Penale e l'articolo 681 del Codice di Procedura Penale. Il primo, posto nel Capo Secondo del Libro Primo del Codice, si limita a descrivere gli effetti pratici del provvedimento di grazia, prevedendo, come già anticipato, che esso determini il condono o la trasformazione della pena principale, senza modificare, salvo che il decreto disponga diversamente, le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
L'articolo 681 del Codice di Procedura Penale, invece, si occupa delle modalità con cui può avere inizio il procedimento di grazia prevedendo, tra l'altro, che la legittimazione a presentare la domanda spetti al condannato, in primis, ma anche ai suoi prossimi congiunti, al convivente, al tutore o curatore ed anche al difensore. Il comma quarto dello stesso articolo, peraltro, ha costituito uno dei più rilevanti motivi di scontro, laddove prevede che "La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta".
LO "SCONTRO" PROCEDURALE TRA DETTATO LEGISLATIVO E PRASSI
Nonostante l'apparente chiarezza dei disposti normativi disciplinanti l'istituto, la prassi repubblicana si è consolidata nel senso di richiedere la necessità di un certo "procedimento", mirante ad ottenere un parere da parte del Ministro della Giustizia. Tale parere si dovrebbe sostanziare in un controllo a che nulla osti per la concessione del provvedimento di clemenza e che il detenuto non abbia manifestato, nel corso del periodo di detenzione, una condotta incompatibile con il regime di libertà.
Parte della dottrina costituzionalistica, tuttavia, ha obiettato che, al di là della prassi seguita negli ultimi decenni, che peraltro contrasterebbe con la lettera della Costituzione, il Presidente della Repubblica potrebbe, sì, avvalersi del parere del Ministro della Giustizia, ma che questo dovrebbe essere inquadrato nella categoria dei pareri "facoltativi e non vincolanti", nel senso che una posizione contraria del Ministro non potrebbe essere sufficiente, di per sè, ad impedire l'emanazione del decreto presidenziale di grazia.
Un diverso filone dottrinario, invece, obietta che, secondo quanto dispone l'art. 89 della Costituzione: "nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità". Con tale ragionamento si intenderebbe ricomprendere anche l'atto di concessione di grazia nel quadro generale dei poteri che necessitano di una controfirma ministeriale, la quale ne diverrebbe, peraltro, una vera e propria condizione di efficacia.
Tale ricostruzione, tuttavia, appare notevolmente forzata, anche soltanto sul piano logico: la dottrina ormai unanime, infatti, è pacifica sul punto che la controfirma ministeriale assuma rilevanza ben differente a seconda del tipo di atto presidenziale emanato. Risulta chiaro, infatti, che nei casi in cui l'atto rappresenti prerogative esclusive del Capo dello Stato (la nomina dei senatori a vita, dei giudici costituzionali, degli esperti del Cnel, il rinvio alle Camere di un progetto di legge, l'invio di messaggi e, appunto, la concessione della grazia) la controfirma gioca un ruolo marginale, attestante la mera regolarità formale dell'atto presidenziale, il quale deve essere riferito, non a caso, alla esclusiva volontà del Capo dello Stato. Si può precisare, al riguardo, che la norma costituzionale dell'articolo 89 si riferisce ai Ministri "proponenti", limitando evidentemente la necessità sostanziale della controfirma ai casi in cui l'esigenza dell'atto sorga da una necessaria e normativamente richiesta "proposta" del Ministro.
Quindi, nell'ambito - del tutto peculiare - della grazia, l'atto può essere emanato anche prescindendo completamente da una attività propositiva ed istruttoria del Ministro, cosicchè, dal combinato disposto degli articoli 87 e 89 della Costituzione, emerge con chiarezza che, nel quadro del nostro sistema, la grazia è un atto che può essere discrezionalmente deciso dal Capo dello Stato, anche senza la concertazione e l'assenso del Ministro della Giustizia. Il potere di grazia, per quanto affermato, costituisce la manifestazione di una funzione squisitamente presidenziale, senza che nell'ambito del suo esercizio vi sia spazio per alcun tipo di "cogestione" fra il Capo dello Stato e il Ministro della Giustizia. Non è un caso, a questo proposito, che, a seguito della riforma ministeriale del 1999, quello oggi diretto da Castelli è solo il Ministero della "Giustizia" (e non anche, come in passato veniva denominato "di Grazia"). Se, come scrivevano gli antichi, nomina sunt consequentia rerum, un significato di tale modifica nominalistica deve pur manifestarsi?
IL RUOLO "CENTRALE" E TIPICO DEL CAPO DELLO STATO
D'altra parte, che il potere di grazia debba spettare unicamente al Capo dello Stato e non ad altri organi, emerge anche all'esito di una attenta analisi del nostro sistema costituzionale, nel suo insieme: è solo il Capo dello Stato, infatti, che, per la sua peculiare collocazione istituzionale, può garantire effettivamente un esercizio trasparente ed imparziale di questo delicato potere, senza cadere in strumentalizzazioni per fini di parte.
Proprio per tali ragioni, dunque, così come è fisiologico che la figura del Presidente della Repubblica assuma un ruolo da vero e proprio regista in materia di grazia, allo stesso modo il Ministro della Giustizia deve vedere notevolmente degradate le proprie competenze, fino al punto di esercitare un ruolo servente, marginale e non necessario, rispetto al primo.
Non può essere negato, tuttavia, che sul piano storico si è assistito, negli ultimi decenni, ad una sorta di "occupazione" della materia-grazia, da parte dei Governi in carica, con la conseguente espropriazione dei poteri originariamente attribuiti dal Costituente al Capo dello Stato. Il consolidarsi di tale prassi, illegittima e contrastante con il disposto costituzionale, non può, tuttavia, di per sé, legittimare, anche per il futuro, la sua acritica ripetizione, imponendo, invece, una complessiva riconsiderazione dell'istituto, soprattutto alla luce dei ruoli diversificati che la nostra Carta ha inteso assegnare ai vari attori istituzionali.
Bibliografia Giuffrè:
Temistocle M., DIRITTO COSTITUZIONALE, 2003.
da Paolo Marchiori » gio giu 01, 2006 14:15 pm
davide rugge ha scritto:però l'argomento è interessante: ad esempio, nella storia della Repubblica italiana, quanti sono stati e a chi sono stati concessi provvedimenti di grazia?
E' da un pò che provo a cercarlo, ma senza trovare niente.
da Herman » gio giu 01, 2006 14:16 pm
Paolo Marchiori ha scritto:davide rugge ha scritto:però l'argomento è interessante: ad esempio, nella storia della Repubblica italiana, quanti sono stati e a chi sono stati concessi provvedimenti di grazia?
E' da un pò che provo a cercarlo, ma senza trovare niente.
grazie a Dio..
da davide rugge » gio giu 01, 2006 14:26 pm
Herman ha scritto:Paolo Marchiori ha scritto:davide rugge ha scritto:però l'argomento è interessante: ad esempio, nella storia della Repubblica italiana, quanti sono stati e a chi sono stati concessi provvedimenti di grazia?
E' da un pò che provo a cercarlo, ma senza trovare niente.
grazie a Dio..
a rugge, te facevo più scaltro...
http://www.giustizia.it/statistiche/sta ... grazia.htm
quarta voce dico quarta di san gugle...
da davide rugge » gio giu 01, 2006 14:28 pm
da Herman » gio giu 01, 2006 14:29 pm
davide rugge ha scritto:Centinaia ogni anno dal 1950 al 1990 ! Decine ogni anno a partire dagli anni novanta
da davide rugge » gio giu 01, 2006 14:32 pm
da quilodicoequilonego » gio giu 01, 2006 15:11 pm
MarcoS ha scritto:sentite, andatevene un po' AFFANCULO, "benpensanti" della minchia.
ce lo fate mai un pensierino a quella CATERVA di FACCENDIERI, POLITICI (tra cui molti forzitalioti), INDUSTRIALI, BANCHIERI, COLLUSI CON MAFIA e compagnia bella che magari non avranno sparato a nessuno (brutta cosa, per carità) ma PER PURO AMORE DEL DENARO hanno causato inestimabili danni e conseguenti sofferenze ad un bel po' di gente. (e indirettamente anche a voi, tra l'altro)
Tutta bella gente rispettabile che in galera non ci va proprio MAI. Grazie anche a quelli come voi, "benpensanti" dalla vista corta.
quindi, ripeto, "benpensanti"
fanculatevi una volta per tutte.
fine
e ciao.
da bummi » gio giu 01, 2006 15:19 pm
Silvio ha scritto:
da Silvio » gio giu 01, 2006 15:20 pm
bummi ha scritto:Silvio ha scritto:
Effettivamente questa discussione ha raggiunto picchi ineguagliabili.
da yinyang » gio giu 01, 2006 15:21 pm
da bummi » gio giu 01, 2006 15:22 pm
Silvio ha scritto:bummi ha scritto:Silvio ha scritto:
Effettivamente questa discussione ha raggiunto picchi ineguagliabili.
himalaiani !!!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
da Silvio » gio giu 01, 2006 15:22 pm
yinyang ha scritto:d'altronde quando non si vuole rispondere tanto vale svaccare
Il Forum è uno spazio dincontro virtuale, aperto a tutti, che consente la circolazione e gli scambi di opinioni, idee, informazioni, esperienze sul mondo della montagna, dellalpinismo, dellarrampicata e dellescursionismo.
La deliberata inosservanza di quanto riportato nel REGOLAMENTO comporterà l'immediato bannaggio (cancellazione) dal forum, a discrezione degli amministratori del forum. Sarà esclusivo ed insindacabile compito degli amministratori stabilire quando questi limiti vengano oltrepassati ed intervenire di conseguenza.