Meglio soli che male accompagnati

Area di discussione su argomenti di montagna in generale.

Messaggioda passolento » gio mar 16, 2006 19:15 pm

passolento ha scritto:"OMICIDIO E LESIONI PERSONALI COLPOSE
Omicidio colposo

In alpinismo, il compagno che esegue una risalita sulle corde con
la tecnica jumar e cioe' adoperando una maniglia autobloccante,
senza essere legato al compagno con altra corda da eventualmente
far passare in moschettoni fissati a chiodi intermedi, non puo'
materialmente essere assicurato dal compagno di cordata e la sua
sicurezza dipende dalla resistenza dell'ancoraggio a monte. Il
secondo di cordata puo' effettivamente riuscire a frenare la caduta
e trattenere il corpo del compagno che precipita, afferrando le
corde e attorciliandole tra loro e alle proprie mani,
improvvisando una manovra definibile di emergenza, ma non sempre di
sicuro effetto.

Corte appello Torino 21 luglio 1983,

Rosti,

Riv. dir. sport 1984, 342.


giusto per farvi capire su che cosa i giudici possono essere chiamati ad esprimersi :wink:

nel caso in esame [sottoposto al giudizio di un primo grado (Trib. ) e di secondo grado (Corte d'appello)] sembra che i parenti del morto sostenessero una oggettiva responsabilità del compagno di cordata che non era stato capace di afferrare al volo la corda fissa su cui saliva il primo dopo il cedimento dell'ancoraggio a monte :!: :!:
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Re: Meglio soli che male accompagnati

Messaggioda Kluge » gio mar 16, 2006 19:36 pm

anti-cialtrone ha scritto:Ciao Kluge,
premetto che intervengo solo per "correggere" la tua affermazione soprastante, avendo riscontrato nel tuo intervento un onesto interesse per questo tipo di problematiche (che, in realtà, richiederebbero una trattazione ben più precisa e pertinente rispetto a quella goffa e disinformata - spero nessuno si offenda - che ho letto in questo forum).

Ti ringrazio e sono daccordo con te.

anti-cialtrone ha scritto:Ciononostane, posso assicurarti che esso prevede la cosiddetta "inversione dell'onere della prova" almeno nei due casi seguenti:

- qualora l'evento che ha causato il danno sia riconducibile ad un'attività intrinsecamente pericolosa (tipo: maneggiare esplosivi, lavorare su ponteggi, guidare l'auto - eh, eh, l'avresti mai detto? - e... perché non anche arrampicare?)
- qualora l'evento che ha causato il danno sia riconducibile a un'attività svolta a carattere professionale. Ossia: per la guida alpina sono sempre e sicuramente rogne (perché instaura con il cliente un cosiddetto "rapporto contrattuale")... laddove l'istruttore CAI, o l'amico esperto che porta a spasso il neofita, potrebbe invece evitare tale "inversione", essendo egli un semplice amatore (il rapporto con gli allievi, in questo caso viene detto "extra-contrattuale")

Stando a quanto ci e' stato assicurato nei corsi di istruttore, da parte di avvocati che lavorano nel campo, invece NON si puo' applicare l'inversione dell'onere alle attivita' alpinistiche. Ci è stato detto chiaramente, anche se in questo momento purtroppo non ho sotto mano il riferimento esatto.
A questo punto vorrei sapere chi ha ragione...

anti-cialtrone ha scritto:Per inciso, che l'alpinismo, l'arrampicata, le ferrate, il cercare funghi su boschi scoscesi, siano o meno da considerarsi attività pericolose è a totale discrezione del giudice, poiché il codice civile non prevede un elenco di tali attività.

Non vorrei sbagliare, ma mi sembra di ricordare che questo non sia lasciato all'interpretazione del giudice.
Entro lunedi' dovrei poter essere più preciso.
Ciao

l.
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Re: Meglio soli che male accompagnati

Messaggioda anti-cialtrone » gio mar 16, 2006 21:05 pm

Kluge ha scritto:
anti-cialtrone ha scritto:
(CUT)
Ciononostane, posso assicurarti che esso prevede la cosiddetta "inversione dell'onere della prova" almeno nei due casi seguenti:

- qualora l'evento che ha causato il danno sia riconducibile ad un'attività intrinsecamente pericolosa (CUT)
- qualora l'evento che ha causato il danno sia riconducibile a un'attività svolta a carattere professionale. (CUT)


Stando a quanto ci e' stato assicurato nei corsi di istruttore, da parte di avvocati che lavorano nel campo, invece NON si puo' applicare l'inversione dell'onere alle attivita' alpinistiche. Ci è stato detto chiaramente, anche se in questo momento purtroppo non ho sotto mano il riferimento esatto.
A questo punto vorrei sapere chi ha ragione...
(CUT)

Rieccomi Kluge ;-)
lungi da me ergermi a paladino della ragione...
Ti racconto solo cose che conosco per averle conosciute in prima persona.

Così come conosco personalmente chi, con ogni probabilità, ti ha fatto lezione ai corsi di istruttore... Il punto di vista di questa persona (V. T. da tempo impegnato nel CAI, e in modo più che meritorio) è sotto molti punti di vista corretto: l'insegnamento dell'alpinismo non dovrebbe essere considerato quale "attività pericolosa" (il che darebbe adito alla famosa "inversione dell'onere della prova), perché ciò facendo si minerebbe la possibilità di trasmettere ad altri - in modo disinteressato - importanti nozioni tecniche e culturali che richiedono forzatamente anche una sperimentazione sul campo. Tale tesi è apparsa anche di recente sulla pubblicazione del sodalizio, a commento peraltro di un episodio che niente aveva a che vedere con il CAI.

Fatto sta che il giudice può pensarla diversamente, come ha dimostrato il fatto che V.T. ha per esempio perso (un paio di anni fa) una causa civile in difesa della sezione CAI cui appartengo, proprio perché il giudice ha ritenuto di intravedere una sostanziale - seppur limitata - "pericolosità" nell'attività (salita di una ferrata) durante la quale è occorso l'incidente.
Evento: un allievo si fa male scivolando su una ferrata, durante un corso di alpinismo. Fa causa al CAI per ottenere un risarcimento del danno subito (rottura caviglia).

Come ti ho già scritto, il codice civile non fa un elenco delle attività "pericolose" ma lascia la loro definizione agli organi giudicanti.

Negli atti processuali, per esempio, il giudice ha scritto una sentenza che suona più o meno così "l'attività in oggetto - salire una ferrata, ndr - non può definirsi di per se stessa pericolosa, soprattutto se praticata con piena cognizione e con le adeguate misure di sicurezza MA diviene pericolosa se rapportata all'allievo di un corso, alla prima uscita, e dunque a persona che gode - per evidenza - di scarse capacità tecniche e di minime conoscenze dell'attività stessa".

Quindi... Mi duole dirtelo, ma chi ti ha fornito queste "assicurazioni" ha omesso di dirti che tale asserzioni si basavano su un suo convincimento, seppure di professionista del settore, e non tanto sulla sostanza del diritto civile... Che, come vedi, può essere interpretato in altro modo rispetto ai convincimenti personali.

Buon we
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Re: Meglio soli che male accompagnati

Messaggioda Kluge » lun mar 20, 2006 1:34 am

anti-cialtrone ha scritto:lungi da me ergermi a paladino della ragione...

Nessun problema, siamo qui anche per imparare.

anti-cialtrone ha scritto:Ti racconto solo cose che conosco per averle conosciute in prima persona.

Così come conosco personalmente chi, con ogni probabilità, ti ha fatto lezione ai corsi di istruttore... Il punto di vista di questa persona (V. T. da tempo impegnato nel CAI, e in modo più che meritorio) è sotto molti punti di vista corretto: l'insegnamento dell'alpinismo non dovrebbe essere considerato quale "attività pericolosa" (il che darebbe adito alla famosa "inversione dell'onere della prova), perché ciò facendo si minerebbe la possibilità di trasmettere ad altri - in modo disinteressato - importanti nozioni tecniche e culturali che richiedono forzatamente anche una sperimentazione sul campo. Tale tesi è apparsa anche di recente sulla pubblicazione del sodalizio, a commento peraltro di un episodio che niente aveva a che vedere con il CAI.

E mi e' stata confermata anche sabato da un altro avvocato, nella sostanza l'alpinismo non puo' essere considerata attivita' pericolosa di per se, sempre che venga praticato secondo le regole.

anti-cialtrone ha scritto:Fatto sta che il giudice può pensarla diversamente, come ha dimostrato il fatto che V.T. ha per esempio perso (un paio di anni fa) una causa civile in difesa della sezione CAI cui appartengo, proprio perché il giudice ha ritenuto di intravedere una sostanziale - seppur limitata - "pericolosità" nell'attività (salita di una ferrata) durante la quale è occorso l'incidente.
Evento: un allievo si fa male scivolando su una ferrata, durante un corso di alpinismo. Fa causa al CAI per ottenere un risarcimento del danno subito (rottura caviglia).

Ma il tizio non era stato assicurato? Qusta mi sembra gia' un'anomalia, visto che non vedo che bisogno ci sia di fare causa quando l'assicurazione copre dire discretamente tutti gli infortuni (almeno a me ha pagato senza problemi)

anti-cialtrone ha scritto:Come ti ho già scritto, il codice civile non fa un elenco delle attività "pericolose" ma lascia la loro definizione agli organi giudicanti.

Negli atti processuali, per esempio, il giudice ha scritto una sentenza che suona più o meno così "l'attività in oggetto - salire una ferrata, ndr - non può definirsi di per se stessa pericolosa, soprattutto se praticata con piena cognizione e con le adeguate misure di sicurezza MA diviene pericolosa se rapportata all'allievo di un corso, alla prima uscita, e dunque a persona che gode - per evidenza - di scarse capacità tecniche e di minime conoscenze dell'attività stessa".

Non mi sembra tanto in contrasto con la regola generale, tutte le attivita' possonono diventare pericolose se non vengono svolte in modo non corretto. Anche se ovviamente mi sembra un po' tirata l'osservazione del giudice in questi termini, e sarebbe interessante capire se il giudice si sia avvalso dell'opinione di un esperto.
Non e' che oltre alla (supposta) mancata assicurazione c'e' di mezzo qualcos'altro? Una manovra errata? Una qualche imprudenza da parte dell'istruttore?

anti-cialtrone ha scritto:Quindi... Mi duole dirtelo, ma chi ti ha fornito queste "assicurazioni" ha omesso di dirti che tale asserzioni si basavano su un suo convincimento, seppure di professionista del settore, e non tanto sulla sostanza del diritto civile... Che, come vedi, può essere interpretato in altro modo rispetto ai convincimenti personali.

Darei per scontato che quando si finisce in causa i guai si passano comunque, fatto sta che giudici e avvocati del settore insistono su questo concetto.
Ciao

l.
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Re: Meglio soli che male accompagnati

Messaggioda Kluge » lun mar 20, 2006 12:46 pm

Kluge ha scritto:
anti-cialtrone ha scritto:Come ti ho già scritto, il codice civile non fa un elenco delle attività "pericolose" ma lascia la loro definizione agli organi giudicanti.

Negli atti processuali, per esempio, il giudice ha scritto una sentenza che suona più o meno così "l'attività in oggetto - salire una ferrata, ndr - non può definirsi di per se stessa pericolosa, soprattutto se praticata con piena cognizione e con le adeguate misure di sicurezza MA diviene pericolosa se rapportata all'allievo di un corso, alla prima uscita, e dunque a persona che gode - per evidenza - di scarse capacità tecniche e di minime conoscenze dell'attività stessa".

Non mi sembra tanto in contrasto con la regola generale, tutte le attivita' possonono diventare pericolose se non vengono svolte in modo non corretto. Anche se ovviamente mi sembra un po' tirata l'osservazione del giudice in questi termini, e sarebbe interessante capire se il giudice si sia avvalso dell'opinione di un esperto.
Non e' che oltre alla (supposta) mancata assicurazione c'e' di mezzo qualcos'altro? Una manovra errata? Una qualche imprudenza da parte dell'istruttore?


Tanto per chiarire ulteriormente il concetto: il contentuto dei corsi e il profilo delle persone a cui sono diretti e' stato codificato (per quanto riguarda i corsi di alpinismo e sci-alpinismo), per esempio non e' previsto nel corso base di sci-alpinismo l'insegnamento della progressione su ghiacciaio e/o su percorsi di roccia-misto che richiedono la progressione in cordata, quindi se in una uscita di un corso base viene affrontato un itinerario di quel tipo e qualcuno si fa male mi sembra evidente che la decisione di portare gli allievi in quella situazione possa venire giudicata un'imprudenza.
Nel caso specifico bisognerebbe quindi capire quel corso a chi era diretto e se prevedeva uscite su ferrate, sarebbe un'anomalia comunque che sia il giudice a decidere (in base a cosa?) quali sono le attivita' da ritenere pericolose in quel contesto.
Ciao

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