Kluge ha scritto:anti-cialtrone ha scritto:
(CUT)
Ciononostane, posso assicurarti che esso prevede la cosiddetta "inversione dell'onere della prova" almeno nei due casi seguenti:
- qualora l'evento che ha causato il danno sia riconducibile ad un'attività intrinsecamente pericolosa (CUT)
- qualora l'evento che ha causato il danno sia riconducibile a un'attività svolta a carattere professionale. (CUT)
Stando a quanto ci e' stato assicurato nei corsi di istruttore, da parte di avvocati che lavorano nel campo, invece NON si puo' applicare l'inversione dell'onere alle attivita' alpinistiche. Ci è stato detto chiaramente, anche se in questo momento purtroppo non ho sotto mano il riferimento esatto.
A questo punto vorrei sapere chi ha ragione...
(CUT)
Rieccomi Kluge
lungi da me ergermi a paladino della ragione...
Ti racconto solo cose che conosco per averle conosciute in prima persona.
Così come conosco personalmente chi, con ogni probabilità, ti ha fatto lezione ai corsi di istruttore... Il punto di vista di questa persona (V. T. da tempo impegnato nel CAI, e in modo più che meritorio) è sotto molti punti di vista corretto: l'insegnamento dell'alpinismo non dovrebbe essere considerato quale "attività pericolosa" (il che darebbe adito alla famosa "inversione dell'onere della prova), perché ciò facendo si minerebbe la possibilità di trasmettere ad altri - in modo disinteressato - importanti nozioni tecniche e culturali che richiedono forzatamente anche una sperimentazione sul campo. Tale tesi è apparsa anche di recente sulla pubblicazione del sodalizio, a commento peraltro di un episodio che niente aveva a che vedere con il CAI.
Fatto sta che il giudice può pensarla diversamente, come ha dimostrato il fatto che V.T. ha per esempio perso (un paio di anni fa) una causa civile in difesa della sezione CAI cui appartengo, proprio perché il giudice ha ritenuto di intravedere una sostanziale - seppur limitata - "pericolosità" nell'attività (salita di una ferrata) durante la quale è occorso l'incidente.
Evento: un allievo si fa male scivolando su una ferrata, durante un corso di alpinismo. Fa causa al CAI per ottenere un risarcimento del danno subito (rottura caviglia).
Come ti ho già scritto, il codice civile non fa un elenco delle attività "pericolose" ma lascia la loro definizione agli organi giudicanti.
Negli atti processuali, per esempio, il giudice ha scritto una sentenza che suona più o meno così "l'attività in oggetto - salire una ferrata, ndr - non può definirsi di per se stessa pericolosa, soprattutto se praticata con piena cognizione e con le adeguate misure di sicurezza MA diviene pericolosa se rapportata all'allievo di un corso, alla prima uscita, e dunque a persona che gode - per evidenza - di scarse capacità tecniche e di minime conoscenze dell'attività stessa".
Quindi... Mi duole dirtelo, ma chi ti ha fornito queste "assicurazioni" ha omesso di dirti che tale asserzioni si basavano su un suo convincimento, seppure di professionista del settore, e non tanto sulla sostanza del diritto civile... Che, come vedi, può essere interpretato in altro modo rispetto ai convincimenti personali.
Buon we
M