Meglio soli che male accompagnati

Area di discussione su argomenti di montagna in generale.

Meglio soli che male accompagnati

Messaggioda Michele Bz » ven mar 10, 2006 21:24 pm

In caso d'incidente chi porta con sé amici poco
esperti rischia di risponderne penalmente e
civilmente


A cura dell?Avv. Flavio Saltarelli
(da Fondo Ski Alp febbraio 2006)

Lo scialpinismo è un'attività i cui pericoli possono in
parte essere attenuati se è svolta in compagnia di persone
capaci di condividerne i rischi e gli eventuali interventi
di soccorso (si pensi all'ipotesi di disseppellimento da
valanga), ma legge e giurisprudenza in caso di incidente
non sono tenere nei confronti di chi accompagni anche senza
ritrarne compensi altre persone meno preparate in montagna.
In questo numero di "Neve e diritto" ci occuperemo non
delle responsabilità della guida alpina o del maestro di
sci ma di quelle del singolo accompagnatore non
professionale.
L'accompagnatore è dunque colui che saltuariamente e
gratuitamente, per professione o spirito associazionistico,
per amicizia o per altra ragione diversa da quella
professionale, si unisce ad una o più persone meno
preparate di lui accettando espressamente o tacitamente, di
offrire agli accompagnati collaborazione e protezione. in
misura rispondente a capacità e conoscenza alfine di
consentire o favorire lo svolgimento di una o più gite
scialpinistiche; costui che, come tale, nell'economia della
gita è investito di un potere organizzativo e direttivo, in
caso di incidente di un partecipante risponde in misura
inversamente proporzionale alla preparazione-capacità
dell'accompagnato: mi spiego: tanto maggiore sarà la
capacità del novizio scialpinista, tanto minore sarà la
responsabilità dell? accompagnatore e viceversa.
La responsabilità dell? accompagnatore sarà totale in tutti
quei casi in cui l?accompagnato farà assoluto e pieno
affidamento sull?accompagnatore. Ciò significa che in caso
di incidente l?accompagnatore rischia di rispondere
civilmente e penalmente delle lesioni e/o morte dell?
accompagnato salvo sia in grado di dimostrare (la
presunzione di innocenza è spesso solo un principio
costituzionale) di aver osservato tutte le regole di
esperienza tecnica idonee ad evitare l? evento lesivo. E
non è certo cosa facile in un processo penale cercare di
contestare gli addebiti dei consulenti dei PM (magari
rappresentati da esperte guide alpine) in una materia senza
regole certe come la nivologia!
Entrando nei dettaglio. occupiamoci in primo luogo della
responsabilità penale a carico di chi abbia accompagnato
altri meno esperti in una gita di ski alp: il Codice Penale
punisce come reati alcuni comportamenti colposi
(intendendosi come tali non intenzionali) in quanto frutto
di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
leggi, ordini e discipline. Nei nostro caso i più rilevanti
sono i reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Tali
reati potrebbero incorrere a carico dell? accompagnatore
(come sono già ricorsi) nei caso in cui vi fosse nesso di
causalità tra l?atteggiamento di imperizia (ad es. cattiva
valutazione di un pendio), negligenza (ad es. mancata
osservanza dei bollettini nivologici) o inosservanza di
leggi o
regolamenti (ad es. ordinanze locali vietanti lo
scialpinismo). Per essere assolto l?accompagnatore imputato
deve dunque dimostrare che l?incidente si è verificato per
causa a lui non imputabile o per caso fortuito (avvenimento
imprevisto e imprevedibile) o per forza maggiore.
Per quanto attiene, invece, la responsabilità civile
(comportante come tale il risarcimento patrimoniale alla
vittima o ai suoi eredi) l?art. 2043 del Codice Civile
prevede che "Qualunque fatto doloso (volontario cioè) o
colposo (involontario ma frutto di imprudenza, negligenza.
imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti) che
cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che la ha
commesso a risarcire il danno".
Pertanto, il comportamento (omissione o azione) colposo
dell?accompagnatore di ski alp che sia la causa diretta del
danno è fonte di altissimi risarcimenti pecuniari.
Risarcimenti la cui entità varia in relazione alla lesione
subita, al danno biologico conseguente, al danno morale, ai
danni economici patiti, ed ai mancati guadagni della
vittima. Anche in questo caso l?unica possibilità di difesa
è dimostrare che il danno si è verificato per forza
maggiore, fortuito, stato di necessità o che comunque
poteva essere evitato dalla vittima utilizzando l?ordinaria
diligenza: il che è significativo se si considera che la
pratica scialpinistica comporta sempre l?accettazione di un
rischio, con conseguente dovere di prudenza anche a chi si
affidi ad altri per essere condotto in gita. Responsabilità
penale e civile in ipotesi di incidente, come avrete
capito, diventano concorrenti e si cumulano. Da quanto
appena esposto si comprende che l?unico caso in cui si è
certi di essere esonerati da
ogni responsabilità è quando la preparazione tra i
partecipanti alla gita è uniforme, quando cioè non si possa
provare che vi era un affidamento sulle capacità di uno del
gruppo che fungeva da capogita. La morale è quella di
uscire solo con amici che hanno un?esperienza pari alla
propria.
Non si rischia di aspettare al freddo in vetta e non si
rischia di essere indagati per omicidio o lesioni colpose.
Michele Bz
 

Messaggioda quilodicoequilonego » sab mar 11, 2006 12:08 pm

Un mio amico è rimasto vittima di un incidente scialpinistico, mentre effettuava un'uscita con gente più esperta di lui.
Lui era più esperto in arrampicata che in scialpinismo, ma non era certo alla prima uscita scialpinistica.
Se si fosse salvato, sicuramente non avrebbe accusato i suoi amici, ma si sarebbe assunto la responsabilità anche dopo l'incidente. Perchè quando decidi di fare una cosa, la fai dopo aver considerato il rischio, dopo aver valutato le cose con la tua testa. Nessuno ti obbliga ad affrontare un pericolo, o a compiere un'azione. Se decidi di affidarti a qualcuno (non ad una guida ovviamente), la responsabilità è tua, non della persona della quale ti affidi. Altrimenti devi farti guidare da un professionista, che per legge ha responsabilità diverse e maggiori. Almeno, secondo me dovrebbe essere così.
Secondo me in questi casi è il danneggiato (o chi, per lui, accusa l'accompagnatore/l'amico) a dover dimostrare che volontariamente l'altro gli ha provocato il danno, ma deve anche mostrare le prove che lui era contrario a determinate scelte dell'amico .
Non mi sembra così semplice
enzo
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Messaggioda Michele Bz » sab mar 11, 2006 13:20 pm

Caro qldqln secondo me invece la cosa più preoccupante che si avverte appena nascosta dentro le righe del testo che ho citato è che a breve potrebbe essere adottato questo tipo di atteggiamento mentale e legale verso tutte le attività legate alla montagna e all'alpinismo. Vuoi vedere che oltre alle soste certificate dovremo abituarci anche all'idea dei compagni certificati? :idea: :idea: 8O 8O
Michele Bz
 

Re: Meglio soli che male accompagnati

Messaggioda giangi4 » dom mar 12, 2006 19:29 pm

[quote="Michele Bz"]In caso d'incidente chi porta con sé amici poco
esperti rischia di risponderne penalmente e
civilmente


A cura dell?Avv. Flavio Saltarelli
(da Fondo Ski Alp febbraio 2006)

L'accompagnatore è dunque colui che saltuariamente e
gratuitamente, per professione o spirito associazionistico,
per amicizia o per altra ragione diversa da quella
professionale, si unisce ad una o più persone meno
preparate di lui accettando espressamente o tacitamente, di
offrire agli accompagnati collaborazione e protezione. in
misura rispondente a capacità e conoscenza alfine di
consentire o favorire lo svolgimento di una o più gite
scialpinistiche; costui che, come tale, nell'economia della
gita è investito di un potere organizzativo e direttivo, in
caso di incidente di un partecipante risponde in misura
inversamente proporzionale alla preparazione-capacità
dell'accompagnato[/quote]


a me sembra che tutto sommato ci si riferisca ad accompagnatori con
una competenza professionale. se un amico piu' esperto ti accompagna e poi succede qualcosa, come si fa a dimostrare che poteva evitarlo?
ossia si puo' farlo solo se la persona che accompagna fa magari
anche la guida come lavoro. non si puo' accusare una persona senza competenze specifiche di essere competente in caso di incidente!
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Messaggioda Roberto » dom mar 12, 2006 20:37 pm

Ho capito, d' ora in poi, quando vado a scalare con qualcuno, prima gli faccio firmare una dichiarazione di scarico di responsabilità :roll:
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Messaggioda Davide1980 » dom mar 12, 2006 21:15 pm

Secondo me, questo tipo di leggi andrebbero fatte da persone con una certa competenza nel settore montagna, un provvedimento simile sta a significare un sicuro aumento degl'infortuni in montagna, praticamente si troveranno gruppetti di gente inesperta che rischiano ad ogni uscita :? senza nessuno a dare un minimo di consigli perchè altrimenti imputabile in caso che qual'cosa vada storto :? che minchiata
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Messaggioda Maxxo » dom mar 12, 2006 21:28 pm

Davide1980 ha scritto:Secondo me, questo tipo di leggi andrebbero fatte da persone con una certa competenza nel settore montagna, un provvedimento simile sta a significare un sicuro aumento degl'infortuni in montagna, praticamente si troveranno gruppetti di gente inesperta che rischiano ad ogni uscita :? senza nessuno a dare un minimo di consigli perchè altrimenti imputabile in caso che qual'cosa vada storto :? che minchiata

tutte le leggi dovrebbero essere formulate da chi ha competenza in materia, cosa che non accade quasi mai :(
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Messaggioda vito » lun mar 13, 2006 13:32 pm

quilodicoequilonego ha scritto:.....Se si fosse salvato, sicuramente non avrebbe accusato i suoi amici, ma si sarebbe assunto la responsabilità anche dopo l'incidente.....


Caro Quilodico, il problema non e' il tuo amico che, se si fosse salvato, non avrebbe sicuramente fatto denuncia; il problema e' che ormai, in caso di qualsiasi infortunio generico (quindi al lavoro, in casa, in montagna ecc.) di una certa entita' e soprattutto quando il soccorso e' da parte di persone esterne (118, croce rossa, soccorso alpino ecc.) la denuncia verso le autorita' competenti parte automaticamente senza che l'interessato voglia o no fare denuncia.
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Messaggioda quilodicoequilonego » lun mar 13, 2006 13:50 pm

vito ha scritto:
quilodicoequilonego ha scritto:.....Se si fosse salvato, sicuramente non avrebbe accusato i suoi amici, ma si sarebbe assunto la responsabilità anche dopo l'incidente.....


Caro Quilodico, il problema non e' il tuo amico che, se si fosse salvato, non avrebbe sicuramente fatto denuncia; il problema e' che ormai, in caso di qualsiasi infortunio generico (quindi al lavoro, in casa, in montagna ecc.) di una certa entita' e soprattutto quando il soccorso e' da parte di persone esterne (118, croce rossa, soccorso alpino ecc.) la denuncia verso le autorita' competenti parte automaticamente senza che l'interessato voglia o no fare denuncia.



ok, ma ci sono persone che sono state condannate per omicidio colposo (o simile), o sono solo ipotesi ? Io dico che è un'accusa molto difficile da sostenere. Tranne il caso nel quale accompagni un minorenne, nel quale le responsabilità aumentano pericolosamente
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Messaggioda vito » lun mar 13, 2006 14:21 pm

quilodicoequilonego ha scritto:
vito ha scritto:
quilodicoequilonego ha scritto:.....Se si fosse salvato, sicuramente non avrebbe accusato i suoi amici, ma si sarebbe assunto la responsabilità anche dopo l'incidente.....


Caro Quilodico, il problema non e' il tuo amico che, se si fosse salvato, non avrebbe sicuramente fatto denuncia; il problema e' che ormai, in caso di qualsiasi infortunio generico (quindi al lavoro, in casa, in montagna ecc.) di una certa entita' e soprattutto quando il soccorso e' da parte di persone esterne (118, croce rossa, soccorso alpino ecc.) la denuncia verso le autorita' competenti parte automaticamente senza che l'interessato voglia o no fare denuncia.



ok, ma ci sono persone che sono state condannate per omicidio colposo (o simile), o sono solo ipotesi ? Io dico che è un'accusa molto difficile da sostenere. Tranne il caso nel quale accompagni un minorenne, nel quale le responsabilità aumentano pericolosamente


A dire il vero non saprei dirti, pero' c'e' da notare che questo tipo di atteggiamento da parte delle autorita' e' di questi ultimissimi anni.
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Messaggioda passolento » lun mar 13, 2006 15:01 pm

L'art. 2043 C.C. stà lì da quando è entrato in vigore il Codice Civile attuale (anno 1942). Come tutte le norme del Codice, anche questo articolo determina una regola generale che và applicata a qualunque attività svolta nell'ambito dei rapporti sociali (lavoro, tempo libero, sport etc). Non si può quindi generalizzare dicendo che queste regole andrebbero fatte da gente che di montagna se ne intende. Se fosse così, infatti, finiremmo avere una miriade di norme speciali (leggi): per l'arrampicata, per lo sci, per la mountainbike, vela, pattinaggio su ghiaccio, curling ... e via dicendo :lol:
La norma legale è senzadubbio fatta bene (e lo dimostra il fatto che stà lì da oltre 60 anni) il problema è l'applicazione che se ne fà in sede giurisprudenziale (nei Tribunali). Ma qui bisogna considerare il singolo caso. Non è possibile generalizzare ma è necessario valutare volta per volta qual'è stato il comportamento delle parti, gli elementi a loro disposizione e le motivazioni delle scelte adottate.
Comunque, se col mio comportamento negligente, ho determinato un danno a chi aveva riposto la sua fiducia nella mia presunta "esperienza" è molto probabile che, ove chiamato in giudizio, io possa essere condannato ad un risarcimento.
Bisogna infine considerare che, quando, haimè, l'incidente è molto grave, il diretto danneggiato non c'è più e subentrano i familiari, magari contrari all'attività che il congiunto era andato a fare. Magari ostili all'amico che ha voluto portare il loro caro in montagna. Ed in questi casi il risentimento diviene il motore di ogni ulteriore azione ...

detto questo, chi mi porta a fare una sciatina il prossimo we :?: :?: :wink:
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Messaggioda quilodicoequilonego » lun mar 13, 2006 15:11 pm

ma se, come dici tu, la norma è lì da 60 anni, saremmo a conoscenza di casi espliciti, non saremmo qui a chiederci se può succedere....

se non cambia la norma, dubito che le cose vengano stravolte, anche se in effetti giudici che scambiano il bianco e il nero ce ne sono...
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Messaggioda vito » lun mar 13, 2006 15:27 pm

quilodicoequilonego ha scritto:ma se, come dici tu, la norma è lì da 60 anni, saremmo a conoscenza di casi espliciti, non saremmo qui a chiederci se può succedere....



certo, ma fino a qualche anno fa qualsiasi incidente in montagna era considerato o solo una disgrazia (= e' il destino, non ci possiamo far niente) o solo "montagna assassina".
Ora qualcuno ha iniziato a capire che la causa spesso e' imputabile a persone e comportamenti negligenti, pertanto......
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Messaggioda passolento » lun mar 13, 2006 15:31 pm

Casi ce ne sono stati e mi sembra che se ne sia parlato pure sul forum, tempo fà.
Logicamente, come dicevo, le norme del Codice sono strutturate in modo da regolare casi generici e sono applicate dai giudici i quali, in quanto presone, applicano la legge anche sia tenendo conto dei precedenti (la Giurisprudenza) sia tenendo conto dell'attuale modo di pensare della Società (pensa al caso dei reati contro la morale ed all'evoluzione che c'è stata al riguardo dagli anni '50 ad oggi).
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Messaggioda Michele Bz » lun mar 13, 2006 16:23 pm

passolento ha scritto:detto questo, chi mi porta a fare una sciatina il prossimo we :?: :?: :wink:

Molto chiaro il tuo intervento ma mi firmeresti lo stesso una liberatoria? :lol: :wink:
Michele Bz
 

Re: Meglio soli che male accompagnati

Messaggioda Kluge » lun mar 13, 2006 18:52 pm

Michele Bz ha scritto:In caso d'incidente chi porta con sé amici poco esperti rischia di risponderne penalmente e civilmente

A cura dell?Avv. Flavio Saltarelli
(da Fondo Ski Alp febbraio 2006)


L'Avvocato Saltarelli mi dovrebbe spiegare da quando l'onere della prova e' sato invertito negli incidenti avvenuti in montagna.
Che io sappia l'inversione dell'onere (cioé il dover dimostrare la propria innocenza) è previsto in pochi casi, e tra questi non rientrano i casi di incidenti alpinistici o sci-alpinistici

(la presunzione di innocenza è spesso solo un principio costituzionale)

Sarebbe interessante fare degli esempi concreti.

E non è certo cosa facile in un processo penale cercare di contestare gli addebiti dei consulenti dei PM (magari rappresentati da esperte guide alpine) in una materia senza regole certe come la nivologia!

Proprio per il fatto che la nivologia non ha regole certe allora il discorso vale anche per i consulenti dei PM, sono loro che devono dimostrare, portando prove concrete, l'eventuale negligenza, imperizia o imprudenza.

Per essere assolto l?accompagnatore imputato deve dunque dimostrare che l?incidente si è verificato per causa a lui non imputabile o per caso fortuito (avvenimento imprevisto e imprevedibile) o per forza maggiore.


Il codice penale dice il contrario, almeno a quantomi risulta.

...Anche in questo caso l?unica possibilità di difesa è dimostrare che il danno si è verificato per forza maggiore, fortuito, stato di necessità o che comunque poteva essere evitato dalla vittima utilizzando l?ordinaria diligenza: il che è significativo se si considera che la pratica scialpinistica comporta sempre l?accettazione di un rischio, con conseguente dovere di prudenza anche a chi si affidi ad altri per essere condotto in gita.


Appunto, e comunque anche qui si afferma che l'onere della prova e' invertito.

Da quanto appena esposto si comprende che l?unico caso in cui si è certi di essere esonerati da ogni responsabilità è quando la preparazione tra i partecipanti alla gita è uniforme, quando cioè non si possa provare che vi era un affidamento sulle capacità di uno del gruppo che fungeva da capogita. La morale è quella di uscire solo con amici che hanno un?esperienza pari alla propria.


A mio parere la responsabilità penale e' sempre e comunque conseguente alle proprie azioni, il livello di preparazione e di esperienza puo' servire solo a determinare se ci puo' essere stata imperizia o negligenza, visto che si presuppone che chi ha qualche titolo riconosciuto o comunque una esperienza notevole, debba necessariamente avere maggiori nozioni e mezzi di valutazione.
Ma comunque se un'indagine (in seguito a querela) rileva delle chiare responsabilità, poco importa quale sia il grado di esperienza di chi ha avuto l'atteggiamento imprudente, negligente o ignorante che ha causato l'incidente (sempre che sia possibile collegare quell'atteggiamento con la causa). E' chiaro che un istruttore titolato non puo' ignorare determinare regole, e se facendolo causa un danno a qualcuno si prende le sue responsabilità (civili e penali), mentre si può ammettere che uno sci-alpinista con scarsa esperienza possa ignorare quelle stesse regole.

Per Roberto:
Ti puoi far firmare quello che ti pare, ma la responsabilità penale delle tue azioni non è in alcun modo eliminabile :(
Ciao

l.
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Messaggioda Paolo Marchiori » mer mar 15, 2006 12:33 pm

giusto una risposta concisa...che cagata... :?
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Messaggioda Danielrock » gio mar 16, 2006 17:41 pm

Spero vivamente che nn accada mai che qualcuno assieme a me sia coinvolto in nessun genere di incidente!

.... comunque ...

da poco ho finito il corso per accompagniatore di escursionismo titolato del CAI - SAT!

In una lezione abbiamo affrontato anche quasto problema!

.. aquanto ci è stato detto, la responsabilità dell'incolumità dei componenti dell'escursione ricade SEMPRE sul piu esperto del gruppo! Sia che il gruppo sia organizzato tramite CAI sia una semplice scampagnata con amici!

Nel caso mio quindi, nel momento che mi trovo a muovermi in ambiente montano ed avendo conseguito un titolo di accompagniatore di escursionismo, che è parificato (come figura) a quello di un Istruttore CAI, il responsabile sono io fin tanto che al gruppo nn si aggrega una figura piu professionale di me, quele Guida alpina, Tecnico di soccorso alpino ecc.....!

A tal punto vorrei precisare che in montagnia bisogna andarci con persone nelle quali si ha estrema fiducia con le quali si può avere un colloquio e che comunque sappiano accettare eventutali decisioni di rinuncia ad un attività, cioè.... se io sò di essere quello che poi viene definito "responsabile" sono io che decido in che modo muovermi sul territorio, se è il caso di andare in una direzione o nell'altra. Se prevedo una situazione pericolosa sicuramente faccio dietrofront e se il mio seguito decide invece di proseguire, allora peggio per loro, l'importante è che io faccia chiaramente capire che ero contrario a quella decisione!!!!!

Nel caso invece che nel gruppo ci sia uno del soccorso (ecioè piu titolato di mè) allora il discorso cambia sono io a questo punto che devo sottostare alle decisioni, e passo da accompagniatore ad accompagnato!

Il discoroso è generico, nn vale esclusivamente per le figure tuitolate, ma vale anche per i gruppi di amici sche si formano al bar!
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Re: Meglio soli che male accompagnati

Messaggioda anti-cialtrone » gio mar 16, 2006 18:13 pm

Kluge ha scritto:
Michele Bz ha scritto:In caso d'incidente chi porta con sé amici poco esperti rischia di risponderne penalmente e civilmente

A cura dell?Avv. Flavio Saltarelli
(da Fondo Ski Alp febbraio 2006)


L'Avvocato Saltarelli mi dovrebbe spiegare da quando l'onere della prova e' sato invertito negli incidenti avvenuti in montagna.
Che io sappia l'inversione dell'onere (cioé il dover dimostrare la propria innocenza) è previsto in pochi casi, e tra questi non rientrano i casi di incidenti alpinistici o sci-alpinistici

(CUT)


Ciao Kluge,
premetto che intervengo solo per "correggere" la tua affermazione soprastante, avendo riscontrato nel tuo intervento un onesto interesse per questo tipo di problematiche (che, in realtà, richiederebbero una trattazione ben più precisa e pertinente rispetto a quella goffa e disinformata - spero nessuno si offenda - che ho letto in questo forum).

Premetto inoltre che non sono un avvocato ma, semplicemente, uno che si sforza di ricercare - in se stesso - un alpinismo "consapevole" (traduci: provare a fare quello che mi piace, tenendomi informato sulle cose che faccio, su quelle che posso fare, quelle che non posso fare).

Come ultima premessa, ti ricordo anche che il codice civile è comunque soggetto all'interpretazione di un giudice (come già brillantemente fatto notare poco sopra, per esempio da Passolento).

Ciononostane, posso assicurarti che esso prevede la cosiddetta "inversione dell'onere della prova" almeno nei due casi seguenti:

- qualora l'evento che ha causato il danno sia riconducibile ad un'attività intrinsecamente pericolosa (tipo: maneggiare esplosivi, lavorare su ponteggi, guidare l'auto - eh, eh, l'avresti mai detto? - e... perché non anche arrampicare?)
- qualora l'evento che ha causato il danno sia riconducibile a un'attività svolta a carattere professionale. Ossia: per la guida alpina sono sempre e sicuramente rogne (perché instaura con il cliente un cosiddetto "rapporto contrattuale")... laddove l'istruttore CAI, o l'amico esperto che porta a spasso il neofita, potrebbe invece evitare tale "inversione", essendo egli un semplice amatore (il rapporto con gli allievi, in questo caso viene detto "extra-contrattuale")

Per inciso, che l'alpinismo, l'arrampicata, le ferrate, il cercare funghi su boschi scoscesi, siano o meno da considerarsi attività pericolose è a totale discrezione del giudice, poiché il codice civile non prevede un elenco di tali attività.

Quanto sopra, solo per farti notare che "i casi di incidenti alpinistici o sci-alpinistici" possono sì - e alla grande - rientrare nella spiacevole casistica per cui spetta a chi è chiamato in causa dimostrare di avere agito in modo scrupoloso secondo regole di perizia, prudenza e accortezza.


Un saluto
M
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Messaggioda passolento » gio mar 16, 2006 19:10 pm

"OMICIDIO E LESIONI PERSONALI COLPOSE
Omicidio colposo

In alpinismo, il compagno che esegue una risalita sulle corde con
la tecnica jumar e cioe' adoperando una maniglia autobloccante,
senza essere legato al compagno con altra corda da eventualmente
far passare in moschettoni fissati a chiodi intermedi, non puo'
materialmente essere assicurato dal compagno di cordata e la sua
sicurezza dipende dalla resistenza dell'ancoraggio a monte. Il
secondo di cordata puo' effettivamente riuscire a frenare la caduta
e trattenere il corpo del compagno che precipita, afferrando le
corde e attorciliandole tra loro e alle proprie mani,
improvvisando una manovra definibile di emergenza, ma non sempre di
sicuro effetto.

Corte appello Torino 21 luglio 1983,

Rosti,

Riv. dir. sport 1984, 342.


giusto per farvi capire su che cosa i giudici possono essere chiamati ad esprimersi :wink:
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