divieti scialpinismo in pista

Sci fuori pista, snowboard, scialpinismo

Messaggioda Topocane » mar dic 20, 2005 17:32 pm

dipende,. infatti...
non tutti sono esclusivamente privati. spesso, quasi sempre, son demaniali, e pagan concessione governativa.
cmq il succo non cambia, a qlcn paga un'affitto del terreno.

Topoc
ps. cmq io NON STO a difendere gl iimpiantisti, lungi da me... :wink:
Avatar utente
Topocane
 
Messaggi: 4372
Images: 149
Iscritto il: mer feb 23, 2005 15:49 pm

Messaggioda Fabrizio Righetti » mar dic 20, 2005 17:37 pm

Visto che la discussione era partita con la domanda se ci fossero degli sviluppi. Rispondo che da quanto ne so non ce ne sono e che attualmente è in vigore; per saperne di più sulla legge in oggetto:
http://www.caiparma.it/neve/legge.html
mentre in risposta a Mamo che chiedeva o comunque pensava che in Valle d'Aosta la legge non fosse in vigore:
http://www.aineva.it/normative/NORMATIV ... 004-27.pdf
Ciao a tutti
Avatar utente
Fabrizio Righetti
 
Messaggi: 500
Images: 20
Iscritto il: gio mag 09, 2002 9:52 am
Località: Milano

Messaggioda mamo » mar dic 20, 2005 17:43 pm

Fabrizio Righetti ha scritto:Visto che la discussione era partita con la domanda se ci fossero degli sviluppi. Rispondo che da quanto ne so non ce ne sono e che attualmente è in vigore; per saperne di più sulla legge in oggetto:
http://www.caiparma.it/neve/legge.html
mentre in risposta a Mamo che chiedeva o comunque pensava che in Valle d'Aosta la legge non fosse in vigore:
http://www.aineva.it/normative/NORMATIV ... 004-27.pdf
Ciao a tutti


Premesso che mi è capitato forse 2 o 3 volte di risalire piste aperte al pubblico , mentre spesso le ho risalite di notte o comunque chiuse al pubblico ; premesso ciò , non mi è mai capitato di essere fermato da sbirri sciatori . Quindi ne deduco che nel monterosaski tale legge non sia applicata . O applicata in maniera blanda ?
ciao mamo
Questo in valle di Gressoney , è x questo che
Crocchiando sulla neve morbida gli sci andavano dove la volontà li dirigeva ...
Marzo 1915
Alpinismo invernale - Marcel Kurz
Avatar utente
mamo
 
Messaggi: 3386
Images: 392
Iscritto il: ven feb 28, 2003 0:10 am
Località: Porlezza

Messaggioda Fabrizio Righetti » mar dic 20, 2005 17:48 pm

Mamo, possibile che sia così, la legge è in vigore ma non viene fatta rispettare, del resto è una prerogativa prettamente italiana. Ma in questo caso egoisticamente dico meglio così!
Avatar utente
Fabrizio Righetti
 
Messaggi: 500
Images: 20
Iscritto il: gio mag 09, 2002 9:52 am
Località: Milano

Messaggioda il berna » mar dic 20, 2005 17:53 pm

Ma a rompere i coglioni sulle piste non sono le società ma la polizia e sono due cose diverse... alle società sai quanto gli frega se tu scendi sulle loro piste senza aver pageto il biglietto? una bella sega!! non sono 50-100 sci alpinisti che gli consumano la neve delle piste. Però se tu risali la pista e qualcuno ti viene a dosso chi paga?
Avatar utente
il berna
 
Messaggi: 1987
Images: 144
Iscritto il: lun giu 20, 2005 17:03 pm
Località: Alta VdA

Messaggioda @lino » mar dic 20, 2005 18:47 pm

il berna ha scritto:Però se tu risali la pista e qualcuno ti viene a dosso chi paga?


Questo con l'argomento non c'entra niente se ti viene addosso qualcuno non pagano certo i gestori degli impianti bensì colui che ti è venuto addosso. Se ti viene addosso lui venendo da monte ha comunque torto. E' un danno da responsabilità civile che copre una qualsiasi polizza assicurativa quella cosidetta del "buon padre di famiglia".
IL MONTE E' PARABOLA DELLA VITA.
IL MONTE INNEVATO E' PARABOLA DEL PARADISO.

Don Claudio Sacco
Avatar utente
@lino
 
Messaggi: 243
Iscritto il: lun set 19, 2005 10:52 am

Messaggioda Topocane » mar dic 20, 2005 18:55 pm

@lino ha scritto:
il berna ha scritto:Però se tu risali la pista e qualcuno ti viene a dosso chi paga?

Questo con l'argomento non c'entra niente se ti viene addosso qualcuno non pagano certo i gestori degli impianti bensì colui che ti è venuto addosso. Se ti viene addosso lui venendo da monte ha comunque torto. E' un danno da responsabilità civile che copre una qualsiasi polizza assicurativa quella cosidetta del "buon padre di famiglia".


AHAHAHAHA :lol: :lol: :lol:

queste due poi son le vere chicche, azz!!! ihihihi

cioè, tu risali le piste, contro un regolamento, esposto e pure regolamentato, uno che scende le piste, pagando e svolgendo l'attività per cui paga ed è tutelato... questo ti viene addosso.. e tu hai ragione?!?!? ahahaha
bella, questa!! ;)

8)
Topocane
Avatar utente
Topocane
 
Messaggi: 4372
Images: 149
Iscritto il: mer feb 23, 2005 15:49 pm

Messaggioda lingerie » mar dic 20, 2005 19:30 pm

...io continuero' a risalire le piste ed anche il bordo pista chiaramente con giudizio e facendo attenzione come ho sempre fatto :wink: ...voglio vedere chi verra' a dirmi qualcosa....... :wink:
Un abbraccio a tutti voi...non scordate mai le piccole cose, le piu preziose...
...camminate per la vostra strada, un piede avanti all'altro senza scordare di sorridere.

(SCOTT)
Avatar utente
lingerie
 
Messaggi: 4801
Images: 202
Iscritto il: lun nov 22, 2004 12:59 pm
Località: VALLE DEL MANUBRIO

Messaggioda albe99 » mar dic 20, 2005 21:23 pm

...ricordo che l'anno scorso da un topic praticamente identico a questo, salto' fuori che alcuni gestori d'impianti (almeno in Lombardia e Trentino..)
avevano predisposto percorsi per la risalita distinti dalle piste, proprio per l'allenamento skialp...speriamo sia cosi' anche quest'anno.......

ovviamente tutto questo va visto in un'ottica di allenamento sportivo nel senso puro e non certo con lo spirito classico dello sci alpinismo...
Avatar utente
albe99
 
Messaggi: 15
Images: 3
Iscritto il: sab feb 12, 2005 23:58 pm
Località: Brescia

Messaggioda light01 » mar dic 20, 2005 22:02 pm

Quante menate!!! Io ho lo stagionale,quando ho voglia di andare a fare una tirata in pista prendo la seggiovia e scendo,se mi voglio allenare con le pelli risalgo la pista e scendo( nn di notte perchè nn mi va di rovinare il lavoro dei gattisti che si fanno un c....o così), e se mi va di andare a fare una gita in montagna ci vado. Dove sta il problema?
light01
 
Messaggi: 121
Iscritto il: gio mar 06, 2003 18:14 pm
Località: Ossola

Messaggioda Fabrizio Righetti » mer dic 21, 2005 10:06 am

Penso che nessuno si stia facendo menate, questo è un forum e si chiedono consigli o delucidazioni e visto che la legge in oggetto c'è e non è chiara si è instaurata una discussione. Se per te son parole sprecate non c'è nemmeno il bisogno che scrivi. Comunque ricordati che il problema c'è perchè se pratichi la risalita delle piste infrangi una legge e se ti fermano ti dan la multa. Questo è il problema se poi te ne freghi beh son fatti tuoi. Anch'io me ne frego e salgo ugualmente a bordo pista ma il giorno che mi fermano e mi danno la multa che c***o gli dico? Piglio e tiro dritto per la mia strada? Alla fine se vogliono ti fermano e vai nelle grane.
Fabrizio
Avatar utente
Fabrizio Righetti
 
Messaggi: 500
Images: 20
Iscritto il: gio mag 09, 2002 9:52 am
Località: Milano

Messaggioda Aldino » mer dic 21, 2005 10:30 am

Fabrizio ha postato il link alla legge del 2004 che regolamenta le attività sulle piste e dintorni.
Legge dello stato in cui viviamo e cui, volenti o nolenti dobbiamo sottostare.
Dal tenore di diversi post deduco che molti non hanno voglia di andarsela a leggere, per cui provo a inserire sotto il testo completo.
Sottolineo il comma 4 dell'art 15, che è quello che più ci interessa: "La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata ..."
Si dice anche che i comuni hanno facoltà di emanare ulteriori regolamenti a proposito.
So per certo (qualche migliaio di metri li ho già fatti anch'io questo autunno...) che in alcuni comprensori la risalita è vietata solo nell'orario di apertura.
Allora a Luc (che dubito abbia mai tagliato legna in vita sua) e agli altri che amano allenarsi sulle piste suggerisco un metodo molto civile e perciò poco di moda in Italia:
organizzarsi e presentare una richiesta al/i comune/i di loro interesse (e magari nel frattempo anche alla provincia) affinchè il divieto non sia totale, ma parziale e sottoposto a un minimo di regole di sicurezza.
Interessante anche l'Art 19 che sancisce il concorso di colpa, salvo prova contraria, in caso di scontro tra sciatori... :wink:

Legge 24 dicembre 2003, n. 363
?Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo?

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 Gennaio 2004

Capo I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità,
secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione
all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 e' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nota all'art. 7, comma 5:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), e' il seguente:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis). f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; (Omissis)».
Nota all'art. 7, comma 6:
- Per il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, vedi nota all'art. 7, comma 5.

Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità' giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità' altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata

Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo
intervento di soccorso.

Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo
dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei
soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Aldino
 
Messaggi: 469
Images: 20
Iscritto il: lun ago 26, 2002 14:23 pm

Messaggioda luc » mer dic 21, 2005 11:19 am

Allora a Luc (che dubito abbia mai tagliato legna in vita sua)
Q

caro Aldino, quest'anno 100 q.li tagliati e trasportati a casa dove a differenza di "voi cittadini" io non ho riscaldamento centralizzato a gasolio o a gas!
luc
 
Messaggi: 62
Iscritto il: mar dic 20, 2005 11:14 am

Messaggioda jonni74 » mer dic 21, 2005 11:44 am

luc ha scritto:
Allora a Luc (che dubito abbia mai tagliato legna in vita sua)
Q

caro Aldino, quest'anno 100 q.li tagliati e trasportati a casa dove a differenza di "voi cittadini" io non ho riscaldamento centralizzato a gasolio o a gas!


Ma io mi domando perchè sempre queste punzecchiature del c***o quando si parla di qualcosa... boh! O forse Aldino conosce personalmente Luc... non mi pare però. O magari Luc tutti gli altri, visto che ci chiama tutti indistintamente cittadini... come se poi fosse un difetto o una colpa per chi lo è davvero!
Ho preso questo come esempio... ma ormai ogni topic è riempito più da questo tipo di messaggi che da altro, ma c'è bisogno di farsi il sangue cattivo a tutti i costi? Lo dico per voi ragazzi!
Ciao, Gio :arrow: :arrow: :arrow:
jonni74
 
Messaggi: 141
Images: 2
Iscritto il: mar ago 30, 2005 12:38 pm
Località: sopra i 1000

Messaggioda luc » mer dic 21, 2005 12:05 pm

quoto in pieno Jonny.
è che quando uno ti punzecchia solo perchè hai chiesto delle info e in piu'non ti conosce viene anche facile rispondere male, quindi per fare pace, magari in primavera vi invito tutti a casa mia (aldin compreso)proprio sotto il versante nord del Carega, si puo' sciare fino a meta' maggio lungo una trentina (inteso come 30) di itinerari (i famosi Vaj delle Piccole Dolomiti).
Innevamento garantito da supercannoni naturali.
Quindi proposta di cambio nome al topic:
ritrovo primaverile in Carega dei "forumisti"!
luc
 
Messaggi: 62
Iscritto il: mar dic 20, 2005 11:14 am

Re: divieti scialpinismo in pista

Messaggioda _Uli » mer dic 21, 2005 12:18 pm

luc ha scritto:ciao ragazzi
qualch'uno mi sa aggiornare sui divieti di frequentare le piste da sci con
gli attrezzi da sci alpinismo? In particolare in Trentino?
Ma poi le multe vi sembrano una cosa legale?
[...]
Secondo me, quando si trovano poliziotti,vigili o quant'altro che provano a multarci è ora di passare alle maniere forti!


Sinceramente, questo divieto mi sembra sensato, specie quando si tratta di piste molto frequentate. Che poi sia la polizia a dare le multe forse e' un po, come dire, italiano (?)

Ma comunque, secondo me niente, per cui bisognerebbe serbare rabbia ...

Saluti,

Uli
Avatar utente
_Uli
 
Messaggi: 1595
Iscritto il: mar mar 01, 2005 10:39 am
Località: parte dell' anno Les Granges (VS)

Re: divieti scialpinismo in pista

Messaggioda bummi » mer dic 21, 2005 13:18 pm

Mi sembra che parlare di scialpinismo su piste battute con miriadi di sciatori che schiamazzano intorno sia un po' ridicolo.
Chi si vuole allenare ha tanti pendii senza piste per farlo. Ognuno ha il suo spazio, ed è anche giusto che sia così.
bummi
Avatar utente
bummi
 
Messaggi: 3292
Images: 32
Iscritto il: mer mar 31, 2004 14:33 pm
Località: Abbruzzese di Roma Sud

Messaggioda @lino » mer dic 21, 2005 13:49 pm

Topocane ha scritto:
@lino ha scritto:
il berna ha scritto:Però se tu risali la pista e qualcuno ti viene a dosso chi paga?

Questo con l'argomento non c'entra niente se ti viene addosso qualcuno non pagano certo i gestori degli impianti bensì colui che ti è venuto addosso. Se ti viene addosso lui venendo da monte ha comunque torto. E' un danno da responsabilità civile che copre una qualsiasi polizza assicurativa quella cosidetta del "buon padre di famiglia".


AHAHAHAHA :lol: :lol: :lol:

queste due poi son le vere chicche, azz!!! ihihihi

cioè, tu risali le piste, contro un regolamento, esposto e pure regolamentato, uno che scende le piste, pagando e svolgendo l'attività per cui paga ed è tutelato... questo ti viene addosso.. e tu hai ragione?!?!? ahahaha
bella, questa!! ;)

8)
Topocane


Caro topo ridi ridi che la mamma ha fatto i gnocchi!!
Chi per negligenza provoca un danno ad un altro è obbligato a risarcirlo completamente. Questo recita la legge e non lo dico io (dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione), quindi se io mi trovo a bordo pista e qualcuno mi viene addosso lui è responsabile.
IL MONTE E' PARABOLA DELLA VITA.
IL MONTE INNEVATO E' PARABOLA DEL PARADISO.

Don Claudio Sacco
Avatar utente
@lino
 
Messaggi: 243
Iscritto il: lun set 19, 2005 10:52 am

la mia opinione

Messaggioda rusca » mer dic 21, 2005 13:50 pm

l'utilizzo delle piste da sci x attività è una pratica molto diffusa ovunque , c'è a chi piace e a chi no ( topoc x esempio ) cmq. de gustibus

in alcune zone è viatata e x me il problema non si pone. Non ci vado e se ci vado accetto le conseguenze ( multa ).
francamente sono d'accordo con i divieti , io sono nato come scialpinista ( danè ghe nera minga ) poi col tempo sono passato ad essere pistaiolo. E mi giravano parecchio i coglioni quando incrociavo gli scialpinisti che risalivano le piste. Non parliamo di quelle che le piste le attraversano.
ora ritornato ad essere scialpinista , rimago dell'idea che avevo ragione quando ero pistaiolo.

cosa fare ?

fabrizio dice che al diavolezza si deve pagare , io questo non lo so , so solo che a s, moritz non ti chiedono nulla e neppure a sils , quindi io prendo baracca e burattini e vado a fare skialp sulle piste in ch, o meglio ...fuori dai tracciati segnati....

del resto l'anno scorso a questi tempi x me era l'unica maniera x poter pellare gli sci ,

poi caro topoc , ci sono anche quelli che come me , lo sanno solo all'ultimo momento se possono andare a farsi un uscita , che rimangono quindi soli e quindi fare skialp sulle piste ( pardon , ai bordi ) rimane l'unica possibilità....
non posso sempre andare su e giu dal grignone :-)

rusca
Avatar utente
rusca
 
Messaggi: 536
Images: 47
Iscritto il: mer nov 26, 2003 14:30 pm
Località: Brianza , ma nato a Lecco !!

Re: la mia opinione

Messaggioda bummi » mer dic 21, 2005 15:03 pm

rusca ha scritto:...
poi caro topoc , ci sono anche quelli che come me , lo sanno solo all'ultimo momento se possono andare a farsi un uscita , che rimangono quindi soli e quindi fare skialp sulle piste ( pardon , ai bordi ) rimane l'unica possibilità....
non posso sempre andare su e giu dal grignone :-)

rusca


Ma dalle parti tue gite facili da fare da solo non ce ne sono? Anche io spesso vado solo, ma l'ultima cosa del mondo che mi viene in mente di fare è risalire una pista per poi riscendere su quella roba dura che hanno il coraggio di chiamare neve.
bummi
Avatar utente
bummi
 
Messaggi: 3292
Images: 32
Iscritto il: mer mar 31, 2004 14:33 pm
Località: Abbruzzese di Roma Sud

PrecedenteProssimo

Torna a Freeride - Scialpinismo

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti

Forum.Planetmountain.com

Il Forum è uno spazio d’incontro virtuale, aperto a tutti, che consente la circolazione e gli scambi di opinioni, idee, informazioni, esperienze sul mondo della montagna, dell’alpinismo, dell’arrampicata e dell’escursionismo.

La deliberata inosservanza di quanto riportato nel REGOLAMENTO comporterà l'immediato bannaggio (cancellazione) dal forum, a discrezione degli amministratori del forum. Sarà esclusivo ed insindacabile compito degli amministratori stabilire quando questi limiti vengano oltrepassati ed intervenire di conseguenza.