da simo il 4 CG » mer gen 18, 2006 18:24 pm
La legge Pecorella, sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, appena approvata dal Senato, riforma il sistema delle impugnazioni prevedendo che siano appellabili, da parte del pm e dell'imputato, solo le sentenze di condanna. Ecco le novità.
Casi di appello: la nuova formulazione dell'articolo 593 del codice di procedura penale prevede che salvo alcuni casi specifici, «il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda». Alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento viene affiancata un ampliamento dei motivi di ricorso per legittimità, estendendo le competenze della Corte di Cassazione. In particolare la possibilità del ricorso viene estesa a tutti i casi in cui non sia stata assunta una prova decisiva e ammissibile.
Archiviazione: il nuovo comma inserito nell'articolo 405 del codice di procedura penale prevede l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «e» non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini«.L'archiviazione non preclude la possibilità di riaprire il procedimento quando vi siano nuovi elementi.
Impugnazioni: contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per Cassazione: «il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso» .La persona offesa può proporre ricorso per Cassazione nei soli casi di nullità previsti dal codice. Sul ricorso, la Corte di Cassazione deciderà in camera di consiglio con maggiori garanzie del contraddittorio.
Sentenza di condanna: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio». Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. Ricorsi: quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.
Effetti nei giudizi civili: la legge ritocca l'art. 652 del codice di procedura penale. In particolare, la sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto limitatamente all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Applicazione: le nuove norme si applicano ai processi in corso alla data della loro entrata in vigore. L'appello contro una sentenza di proscioglimento, proposto prima di quella data, «si converte in ricorso per Cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni».
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