Ecco la norma, come ufficialmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (n° 15 del 19/2/2010).
Art. 68: Modifica della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 ?Disciplina della viabilità silvo-pastorale?
1. Al comma 1 dell?articolo 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole ?veicoli a motore? sono aggiunte le parole ?ivi comprese le motoslitte?.
2. Dopo l?articolo 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è inserito il seguente articolo:
?Art. 4 ter - Circolazione delle motoslitte.
1. La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui all?articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell?articolo 4.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell?articolo 4, la circolazione di motoslitte è consentita
solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio.
3.
I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all?utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell?ambiente.
4. I possessori di motoslitte
transitano nei percorsi di cui al comma 2, previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.?.
Scritta così, non sembrerebbe neanche male... Almeno vengo posti dei requisiti preliminari. Certo, poi tutto dipende dai controlli, perchè se non li fai mai, allora - come al solito - frega niente a nessuno...
