da Vivaldi-Marittime » gio giu 11, 2009 15:32 pm
da M@zzo » gio giu 11, 2009 15:49 pm
Vivaldi-Marittime ha scritto:Da "La stampa"
Oggi non sono al lavoro, ma mi sembra importante riportare la notizia della fiducia che il governo ha chiesto sul maxi-emendamento in materia di intercettazioni.
Come scrive l'avvocato Guido Scorza, «ha un significato sinistro e preoccupante per la Rete: il testo maxi-emendato, infatti, introduce nel nostro Ordinamento l'obbligo di rettifica entro 48 ore a pena di una sanzione pecuniaria tra il 15 e i 25 milioni di vecchie lire per tutti i titolari di siti informatici...Il Governo sta mostrando una volta di più di non conoscere la Rete ma di temerla incredibilmente almeno fintanto che sarà diversa da una televisione...il maxi-emendamento rischia di cambiare molto le dinamiche dell'informazione in Rete ed è un inutile sacrificio della libertà di espressione che comprimerà i diritti di molti senza arrecare alcun vantaggio neppure a pochi.
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplr ... =&sezione=
Con buona pace di chi li ha votati.
da elenapollo » gio giu 11, 2009 16:10 pm
Vivaldi-Marittime ha scritto:Da "La stampa"
Oggi non sono al lavoro, ma mi sembra importante riportare la notizia della fiducia che il governo ha chiesto sul maxi-emendamento in materia di intercettazioni.
Come scrive l'avvocato Guido Scorza, «ha un significato sinistro e preoccupante per la Rete: il testo maxi-emendato, infatti, introduce nel nostro Ordinamento l'obbligo di rettifica entro 48 ore a pena di una sanzione pecuniaria tra il 15 e i 25 milioni di vecchie lire per tutti i titolari di siti informatici...Il Governo sta mostrando una volta di più di non conoscere la Rete ma di temerla incredibilmente almeno fintanto che sarà diversa da una televisione...il maxi-emendamento rischia di cambiare molto le dinamiche dell'informazione in Rete ed è un inutile sacrificio della libertà di espressione che comprimerà i diritti di molti senza arrecare alcun vantaggio neppure a pochi.
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplr ... =&sezione=
Con buona pace di chi li ha votati.
da marco* » gio giu 11, 2009 16:13 pm
da Vivaldi-Marittime » gio giu 11, 2009 16:47 pm
marco* ha scritto:MI spiegate esattamente cosa si intende con "obbligo di rettifica entro 48 ore" ?
così giusto per togliersi ogni dubbio....![]()
da rediquadri » gio giu 11, 2009 18:06 pm
da M@zzo » gio giu 11, 2009 18:11 pm
marco* ha scritto:MI spiegate esattamente cosa si intende con "obbligo di rettifica entro 48 ore" ?
così giusto per togliersi ogni dubbio....![]()
da Sbob » gio giu 11, 2009 18:46 pm
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
da Sbob » gio giu 11, 2009 18:51 pm
M@zzo ha scritto:marco* ha scritto:MI spiegate esattamente cosa si intende con "obbligo di rettifica entro 48 ore" ?
così giusto per togliersi ogni dubbio....![]()
Così...a senso...significa che se un soggetto dotato dei necessari poteri richiede che il contenuto di un sito, forum, blog venga modificato, si ha tempo 48 ore per fare le modifiche.
Il busillis sta nel chi sia soggetto dotato di idonei poteri (magistratura?).. ma chi ha voglia di leggersi il progetto di d.legge???
da marco* » ven giu 12, 2009 8:11 am
Vivaldi-Marittime ha scritto:marco* ha scritto:MI spiegate esattamente cosa si intende con "obbligo di rettifica entro 48 ore" ?
così giusto per togliersi ogni dubbio....![]()
Boh, va' tu a sapere... se hai votato silvio informati presso una delle sezioni di FI e non chiedere a noi.
da marco* » ven giu 12, 2009 8:12 am
Sbob ha scritto:Ecco la legge 47/1948 art. 8 con le modifiche proposte dal DDL 1415 art. 15.
In grassetto le modifiche proposte nel DDL. In grande le parti più interessanti:Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Il Forum è uno spazio dincontro virtuale, aperto a tutti, che consente la circolazione e gli scambi di opinioni, idee, informazioni, esperienze sul mondo della montagna, dellalpinismo, dellarrampicata e dellescursionismo.
La deliberata inosservanza di quanto riportato nel REGOLAMENTO comporterà l'immediato bannaggio (cancellazione) dal forum, a discrezione degli amministratori del forum. Sarà esclusivo ed insindacabile compito degli amministratori stabilire quando questi limiti vengano oltrepassati ed intervenire di conseguenza.