da North Face » mer giu 22, 2011 20:50 pm
se hai voglia di leggere, qui c'è un estratto del sole24h di qualche anno fa..se non è cambiato nulla, dovrebbe sganciare subito, altrimenti pagare gli interessi per ogni giorno di ritardo...ma sembra che la legge sia interpretabile..
IL SOLE - 04 APRILE 2002
CASSAZIONE E LAVORO - L?indennità deve essere versata quando il dipendente lascia l?azienda
IL TFR ESIGE IL PAGAMENTO IMMEDIATO
ROMA - Calcolatrice alla mano e contante pronto quando il lavoratore lascia l?azienda.L?imprenditore è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto nell?immediatezza della cessazione del rapporto.Se così non è, paga anche gli interessi e rivalutazione sulla somma per ogni giorno di ritardo.
Interpretazione rigida della Corte di Cassazione ( sentenza 4822 del 4 aprile ) sull?articolo 2120 del Codice civile,la norma che disciplina l?indennità dovuta ai dipendenti che salutano definitivamente il loro vecchio datore. Il codice recita: ?in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato,il prestatore ha diritto a un trattamento di fine rapporto ?.Per la Corte una simile dicitura non lascia dubbi sul fatto che l?obbligazione prevista nasca nel momento esatto in cui il rapporto si conclude.
Perciò , il giorno che il dipendente dice addio al suo posto di lavoro è lo stesso in cui dovrebbe intascare la somma accumulata negli anni di fatica. Da quel preciso istante l?ex dipendente diventa creditore dell?azienda. L?ulteriore conferma, cioè , del suo diritto achidere in qualsiasi momento il pagamento di quanto gli è dovuto.
Se anche fosse vero , infatti , che l?articolo2120 non indica con certezza la data di erogazione del Tfr , si potrebbe invocare un?altra norma del Codice civile a sostegno della pretesa del dipendente : l?rticolo 1183 . Quest?ultimo stabilisce che ? se non è determinante il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita , il creditore può esigerla immediatamente ?. Circondando di una palizzata giuridica così solida il proprio ragionamento , la Corte di Cassazione non lascia molto margine di ? interferenza ? agli accordi di categoria.
Nella pronuncia più recente ( la 4822 di prossima pubblicazione su ? La Normativa ? ) , a quanto pare , la sezione Lavoro si è lasciata prendere dalla teoria e ha siglato un principio discutibile nella pratica . Dal punto di vista tecnico-giuridico il ragionamento di legittimità non fa una piega , ma dà una spallata alla consolidata consuetudinedegli imprenditori di concedersi un ? certo margine di tempo ?.LE INDICAZIONI A
CONFRONTO ? Il contenuto delle pronuncie della Cassazione
Corte di cassazione 25-03-2002 . numero 4222
Il pagamento del Tfr alla data dalla cessazione del rapporto di lavoro costituisce un obbligo del datore condizionato dal fatto che egli a tale data sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo che lo compongono . Ne consegue ghe il Tfr , pur maturando alla data della cessazione del rapporto di lavoro , da tale data produce rivalutazione e interessi legali purchè a tale data possa essere stato determinato e , perciò , sia diventato esigibile . In caso contrario produce gli accessori dal giorno in cui il credito può essere liquidato nel suo integrale ammontare , anche se ciò si realizza , per la successiva acquisita conoscenza di tuti gli elementi di calcolo , dopo la cessazione del rapporto di lavoro . Termine inderogabile per il pagamento del Tfr è il momento in cui può essere liquidato nel suo imtergrale ammontare e, quindi , il momento della cessazione del rapporto di lavoro se in tale momento il Tfr è determinabile .
Corte di cassazione 04-04-2002 . numero 4822
L?articolo 2120 del Codice civile , secondo cui in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato , il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto , no lascia dubbi sulla circostanza che l?obbligazione trova fonte nella cessazione del rapporto che ne rappresenta , quindi , il momento genetico a partire dal quale deve essere adempiuta . Inoltre , se si dovesse ritenere, anche solo come ipotesi , che la norma in questione non determini con esattezza il tempo di esecuzione dell?obbligazione , il creditore potrebbe, in ogni caso esigerla immediatamente in virtù del primo comma dell?articolo 1183 del Codice civile , sicchè sin dal suo sorgere l?obbligazione diventaproduttiva di interessi . Nè un successivo accordo collettivo , modificativo del CCNL di categoria , può incidere sul precetto dell?articolo 2120 del Codice civile .
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