"Al capogita non qualificato non si potranno ovviamente attribuire le medesime capacità e responsabilità di un accompagnatore qualificato, ma comunque si può profilare anche a suo carico un profilo di responsabilità civile e penale...."
Responsabilita civile:
"...secondo i principi del nostro diritto, in caso di sinistro, il capogita potrà essere chiamato a rispondere, a livello di responsabilità extracontrattuale, per non aver tenuto un comportamento improntato alle capacità medie che sono attribuite ad una persona avente la sua qualifica, e a seconda della specifica qualifica assunta (es. istruttore CAI, accompagnatore escursionistico, accompagnatore di alpinismo giovanile, capogita non qualificato), ed essere dichiarato tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'accompagnato, le cui conseguenze, da un punto di vista meramente patrimoniale possono essere attenuate o addirittura eliminate con la stipula di un'apposita polizza assicurativa della responsabilità civile."
Responsabilità penale:
"per determinare la sussistenza di profili di responsabilità penale è la presa in carico del soggetto accompagnato: in sostanza, il capogita assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti dell'affidato.
In pratica è responsabile secondo la legge colui che durante una gita fa da guida/ha una conoscenza superiore del territorio/tecnica rispetto ai altri."
"il capogita ha il dovere-potere di escludere i partecipanti che non ritiene in grado di affrontare la gita, sia tecnicamente sia per l'equipaggiamento di cui sono dotati.
Il mancato rispetto di tali criteri, può far sì che, in caso di incidente, si possa ragionevolmente configurare un'ipotesi di responsabilità penale colposa."
