da biemme » mar ott 18, 2005 15:30 pm
l'articolo è il seguente, e la sentenza del giudice di pace è di oltre un anno fa :
""""L?Adige ? 15.10.2004
Lo ha stabilito il giudice di pace di Agordo su ricorso delle guide altoatesine
Sciare fuori pista non è vietato nonostante i cartelli di stop
Fare fuoripista malgrado i cartelli lo vietino non è più punibile: dalle aule giudiziarie del Bellunese arriva una notizia che farà felici i professionisti e gli appassionati dello sci alpinismo, segnando un momento storico nell´eterna querelle tra i diversi utilizzatori della montagna. Sospironi di sollievo - e fors´anche ricorsi - quindi per chi si è visto appioppare una multa salata per aver praticato fuoripista laddove i cartelli lo proibivano, probabile rabbia invece in chi ritiene che i divieti servano a salvaguardare sia chi scia che chi «subisce» un´eventuale valanga causata da un fuoripista.
È successo che l´altroieri il giudice di pace di Agordo ha accolto il ricorso del Collegio guide alpine sciatori dell´Alto Adige, contro un´ingiunzione emessa nei confronti di un iscritto al collegio stesso. La guida in questione il 2 febbraio 2004, insieme ad alcuni clienti e quindi nella sua veste professionale, stava compiendo un´escursione sci-alpinistica nella zona di Arabba quando fu fermato dalle Forze dell´ordine che, dopo averne accertato le generalità, gli contestarono in un verbale l´inottemperanza ad un´ordinanza del sindaco risalente al 3 gennaio 2003, ossia a più di un anno prima. Tale ordinanza vietava la pratica del fuoripista nelle aree prossime a piste ed impianti. Nel caso specifico, alla guida altoatesina venne contestato il fatto di muoversi «in un tratto di fuoripista il cui pendio è vietato da apposita segnaletica ben visibile indicante "stop - pericolo di valanghe"».
Il giudice di pace bellunese ha però precisato, nella sua sentenza, che il segnale in questione non esprime un divieto, ma è solamente indicatore di una potenziale pericolosità, paragonabile ad esempio alla segnaletica stradale che indica il pericolo di caduta sassi o a quello relativo all´attraversamento di animali selvatici. Il giudice ha inoltre sottolineato come non vi sia alcuna normativa che disciplini l´accesso del cittadino alle aree esterne alle piste battute, e che l´ordinanza in questione non può fungere da parametro normativo in quanto troppo vaga. Infatti, il divieto viene espresso in forma troppo generica senza circoscrivere né i luoghi né lo spazio temporale di applicazione. In essa si fa esplicito riferimento alle «attuali condizioni niveometeorologiche», riferentesi quindi al 3 gennaio 2003, data di emissione dell´ordinanza. «La sentenza di ieri - dicono le guide altoatesine - rappresenta un´importante battuta d´arresto nei confronti di una linea adottata da qualche anno da alcune amministrazioni locali».
Lo scorso inverno anche il sindaco di Trento Alberto Pacher aveva adottato un´ordinanza per vietare lo sci fuoripista sul Palon.""""
saluti
biemme